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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.10.2006 30.2005.377

18 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·936 parole·~5 min·5

Riassunto

fermata in un area in cui è segnalato il divieto di fermata

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.377 29160/404

Bellinzona 18 ottobre 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 12 novembre 2005 presentato da

RI 1 domiciliato a ___________

contro

la decisione 28 ottobre 2005 emessa d,

viste                                  le osservazioni 18 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 14 giugno 2005 in territorio di __________:

                                         “si è fermato con il veicolo __________ in un’area su cui è segnalato il divieto di fermata”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, 30 OSStr;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 12 novembre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 18 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i segnali e le demarcazioni;

                                         che, secondo l’art. 30 cpv. 1 OSStr, il segnale “Divieto di fermata” (2.49) vieta la fermata volontaria e il segnale “Divieto di parcheggio” (2.50) il parcheggio di veicolo dalla parte della strada provvista di tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che per la fermata in aree su cui è segnalato il divieto di fermata (2.49); art. 30 OSStr) è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 80.-- (cifra 230.2 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

                                         che il ricorrente contesta d’aver commesso l’infrazione addebitatagli, in quanto il suo veicolo era parcheggiato in Via __________, strada in cui non vi è alcun cartello di divieto di fermata. In effetti, quest’ultimo è posto in Vicolo __________, la cui intersezione con Via __________ è situata circa 2 metri prima del luogo ove egli ha posteggiato. A suo dire, la sua autovettura era dunque parcheggiata fuori dalla zona di divieto (cfr. ricorso 12 novembre 2005, pag. 1);

                                         che, ai sensi dell’art. 16 cpv. 2 OSStr, con riserva di disposizioni derogatorie concernenti certi segnali di prescrizione, la prescrizione annunciata è valevole nel punto o a partire dal punto in cui è collocato il segnale, fino alla prossima intersezione; il segnale è ripetuto in questo luogo se la sua validità deve estendersi oltre l’intersezione. Il segnale “Divieto di fermata (2.49) è valevole fino al segnale corrispondente che indica la fine della prescrizione, ma al massimo fino alla fine della prossima intersezione (art. 16 cpv. 2 terza frase OSStr);

                                         che, giusta l’art. 1 cpv. 8 ONC, le intersezioni sono i crocevia, le biforcazioni o gli sbocchi di carreggiate. I punti in cui le ciclopiste, le strade dei campi, l’uscita da un’autorimessa, da un parcheggio, da una fabbrica o da un cortile ecc. incontrano la carreggiata non sono intersezioni;

                                         che, contrariamente a quanto sostiene dall’insorgente, l’intersezione non è rappresentata semplicemente dalla linea che delimita l’incontro di due strade (cfr. doc. E allegato al ricorso 12 novembre 2005), bensì tutta l’area generata dal loro incrocio, ovvero i cosiddetti crocevia, sbocchi o biforcazioni;

                                         che pertanto, nella presente fattispecie, la prescrizione segnalata dal cartello di divieto di fermata ubicato in Vicolo __________ si estende su tutta l’area creata dall’incrocio fra il Vicolo __________ e la Via __________ e quindi anche nella zona in cui il ricorrente ha posteggiato il suo veicolo (cfr. osservazioni 8 ottobre 2005, doc. da 1 a 3, nonché ricorso 12 novembre 2005, doc. E);

                                         che inoltre, ai sensi dell’art. 18 cpv. 2 lett. d ONC, è vietato fermarsi volontariamente alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale;

                                         che, visto quanto precede, a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto una multa di fr. 80.-- per la violazione degli art. 27 cpv. 1 LCStr e 30 OSStr;

                                        che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 1 cpv. 8, 18 cpv. 2 lett. d ONC; 16, 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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