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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.10.2006 30.2005.369

9 ottobre 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·797 parole·~4 min·1

Riassunto

circolare quale autista professionale senza far convertire la licenza estera; autocarro sovraccarico

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.369 29214/403

Bellinzona 9 ottobre 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 4 novembre 2005 presentato da

RI 1 dimorante a ___________

contro

la decisione 28 ottobre 2005 emessa dSezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 18 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 28 ottobre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 450.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati il 14 settembre 2005 in territorio di __________:

                                         “ha circolato con l’autocarro __________, quale autista professionale, omettendo di far convertire la licenza di condurre estera con quella svizzera. Inoltre il veicolo era sovraccarico”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 14 LCStr, 67 cpv. 1 ONC, 42 cpv. 3bis lett. b, 147 cifra 1 OAC;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 4 novembre 2005, con il quale ha chiesto un riesame dell’importo della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 18 novembre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, secondo l’art. 30 cpv. 2 prima frase LCStr, i veicoli non devono essere sovraccaricati;

                                         che, giusta l’art. 67 cpv. 1 lett. b ONC, il peso effettivo dei veicoli e delle combinazioni di veicoli non può superare 32 t per i veicoli a motore con 4 assi;

                                         che, ai sensi dell’art. 96 cpv. 1 LCStr, chiunque non osserva le limitazioni o le altre condizioni, in particolare circa il peso totale ammesso del veicolo, cui una licenza di circolazione o un permesso è subordinato in virtù della presente legge o nel singolo, è punito con l’arresto o con la multa;

                                         che il ricorrente non nega che l’autocarro da lui condotto fosse sovraccarico, come accertato dagli agenti di polizia, e d’aver così infranto le summenzionate disposizioni di legge;

                                         che, per contro, l’insorgente contesta l’addebito d’aver circolato omettendo di far convertire la sua licenza estera con una svizzera, osservando che, come peraltro indicato anche nell’intimazione di contravvenzione, la sua licenza di condurre italiana, valida per la categoria C, si trovava presso la Sezione della circolazione, onde ottenere, tramite conversione, quella svizzera;

                                         che egli postula pertanto che venga rivisto l’importo della multa inflittagli;

                                         che, giusta l’art. 42 cpv. 3bis lett. b OAC, le persone che conducono a titolo professionale veicoli a motore immatricolati in Svizzera delle categorie C o D oppure delle sottocategorie C1 e D1 o hanno bisogno di un permesso secondo l’art. 25, hanno bisogno di una licenza di condurre svizzera;

                                         che, secondo l’art. 147 cpv. 1 OAC, chi conduce con una licenza di condurre straniera, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe svizzere, è punito con la multa;

                                         che il ricorrente, come da lui stesso riconosciuto, al momento del controllo di polizia non era ancora in possesso della licenza di condurre elvetica, in quanto era in attesa della conversione di quella italiana;

                                         che il solo fatto che egli avesse chiesto la conversione della propria licenza italiana non significa ancora che potesse circolare sul territorio svizzero. In effetti egli si sarebbe dovuto astenere dalla guida a titolo professionale di un veicolo immatricolato in Svizzera della categoria C fintanto che gli fosse stata consegnata la necessaria licenza elvetica;

                                         che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                        che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                 visti gli art. art. 9 cpv. 1, 25 cpv. 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2, 96 cifra 14 LCStr; 67 cpv. 1 ONC, 42 cpv. 3bis lett. b, 147 cifra 1 OAC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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