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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.03.2006 30.2005.360

24 marzo 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·844 parole·~4 min·2

Riassunto

Conducente che svolta a sinistra senza mettere la freccia e collide con motocicletta

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.360 27558/402

Bellinzona 24 marzo 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 17 ottobre 2005 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione n. 27558/402 del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 2 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.– e alle spese di fr. 80.–, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura TI __________, eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza esporre l’indicatore di direzione e collideva con un motoveicolo che si apprestava a sorpassarlo.”

                                         Fatti accertati il 10 giugno 2005 in territorio di Chiasso.

                                         La risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 28 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con ricorso del 17 ottobre 2005 in cui postula una riduzione della multa.

                                 C.     La Sezione della circolazione, con scritto del 2 novembre 2005, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio".

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono. Per l’art. 39 cpv. 1 LCStr, qualsiasi cambiamento di direzione deve essere segnalato tempestivamente con l’indicatore di direzione o con cenni ben visibili della mano; questa norma deve essere osservata in particolare: per mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra e voltare (lett. a); per sorpassare e girare (lett. b); per immettersi nella circolazione e fermarsi al margine della strada (lett. c).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere, alla guida della propria vettura, eseguito una manovra di svolta a sinistra senza esporre l’indicatore di direzione, andando a collidere con un motoveicolo che si apprestava a sorpassarlo.

                                 4.     Il ricorrente non nega di aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma ritiene la multa “troppo onerosa” in considerazione della sua precaria situazione economica, che illustra con le seguenti considerazioni:

                                         “Attualmente sono alle dipendenze dell’__________ di __________, con un contratto a termine, per lo stipendio netto di fr. 2'300.– al mese senza tredicesima. Devo anche essere auto munito in quanto, mi si richiedono degli spostamenti all’interno della grande Lugano. Posso assicurarvi che alzarsi alle 06.15 tutte le mattine per arrivare a casa alle 17.45 tutte le sere dopo quasi dodici ore, senza avere qualche centesimo in tasca è sconfortante. Il solo dover venire a Lugano, pranzare fuori casa, la benzina, il posteggio e l’usura dell’automobile mi succhiano la metà delle mie entrate (tengo a precisare che sia per il posteggio e per le libagioni necessarie al sostentamento sono ai minimi di sopravvivenza, non sono mai entrato in un ristorante, per esempio). Il resto dello stipendio è da dividersi in cassa malati, affitto, telefono e per mangiare la sera” (cfr. ricorso del 17 ottobre 2005).

                                         Nell’evenienza concreta, la violazione ascritta all'insorgente, non contestata, giustifica – di per sé – la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione.

                                         Data la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente, si ritiene nondimeno opportuno ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, come pure soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio.

                                         Una riduzione superiore non si giustifica alla luce della colpa ascrivibile all’insorgente e del fatto che egli potrà chiedere all’Ufficio esazione e condoni  il pagamento dilazionato della multa.

                                         Il ricorso va pertanto accolto nella misura indicata e la decisione impugnata riformata di conseguenza.

per questi motivi                 visti gli art. 34 cpv. 3, 39 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 28 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 70.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell’attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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