Incarto n. 30.2005.34 2041/402/GG
Bellinzona 1 giugno 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 febbraio 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 21 gennaio 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 14 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 21 gennaio 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-- addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.-- per i seguenti fatti accertati il 21 ottobre 2004 in territorio di Lugano:
“alla guida del veicolo __________ effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della doppia linea di sicurezza”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 2 febbraio 2005 in cui chiede in sostanza l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 14 febbraio 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;
che la fotografia prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti. Non si ritiene per contro necessario procedere ai complementari istruttori da lui postulati - audizione di non meglio precisato teste - in quanto non suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;
che giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia;
che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza (continue, di color bianco, demarcazione 6.01), i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCStr);
che è vietato ai veicoli oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie o passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che nelle sue prime osservazioni del 3 novembre 2004 il ricorrente ha contestato la competenza del denunciante;
che è pacifico che al momento dei fatti quest’ultimo pur essendo un agente della Polizia cantonale si trovava fuori servizio;
che questa circostanza è tuttavia ininfluente per la valutazione della fattispecie, le dichiarazioni dell’agente fuori servizio essendo trattate alla pari di una denuncia inoltrata da ogni altro utente della strada. La constatazione di un’infrazione non deve infatti avvenire necessariamente da parte di un agente di polizia, le cui dichiarazioni, per altro, non godono in nessun caso di una presunzione di veridicità e fedefacenza;
che il ricorrente non contesta di aver oltrepassato la doppia linea di sicurezza. Egli sostiene per contro di aver effettuato la manovra in questione con la massima prudenza, senza mettere in pericolo altri utenti della strada e dopo aver attentamente valutato la situazione specifica, allo scopo di evitare un veicolo fermo sulla carreggiata e la formazione di inutili ingorghi e colonne;
che pertanto l’infrazione ai predetti disposti di legge è manifestamente data;
che il ricorrente non è stato in grado di dimostrare che quanto a lui rimproverato trovava giustificazione nell’impossibilità di proseguire la marcia a seguito di una sosta di lunga durata del veicolo fermo. A tale proposito va rilevato che dall’incarto emerge invece che il veicolo in questione si era arrestato solo temporaneamente per fare scendere delle persone. Egli avrebbe pertanto dovuto attendere la conclusione di questa operazione;
che le ragioni addotte dal ricorrente non permettono quindi di prescindere da una sanzione;
che le circostanze asserite dal ricorrente riguardo agli altri autoveicoli, che avrebbero altresì infranto le norme della circolazione stradale, sono ininfluenti per il giudizio, poiché in ambito penale ognuno risponde per le proprie colpe;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia è di fr. 100.-- le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: