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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.03.2006 30.2005.322

21 marzo 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·2,127 parole·~11 min·1

Riassunto

inosservanza delle segnalazioni ottiche e acustiche

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.322 25411/401

Bellinzona 21 marzo 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre 2005 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione n. 25411/401 del 16 settembre 2005 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 12 ottobre 2005 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione del 16 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 80.--, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura __________, non osservava le segnalazioni ottiche ed acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso per cui, inoltratosi sui binari, collideva con il treno sopraggiungente da destra.”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 28, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     CRTE 1 nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Il ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo come pure l’allestimento di una perizia tecnica sull’impianto di segnalazione installato al passaggio a livello. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

                                 3.     Il ricorrente denuncia in seguito una carenza di motivazione della decisione impugnata, dolendosi in sostanza di una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                         La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).

                                         Ora, la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole, l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve potersi difendere adeguatamente.

                                         L'ampiezza della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).

                                         Contrariamente a quanto assume il ricorrente, la CRTE 1 ha sufficientemente motivato la propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il multato, alla guida del veicolo __________, non ha osservato le segnalazioni ottiche e acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso, entrando così in collisione con il treno sopraggiungente da destra e ha ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da giustificare un abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale. Su questo punto il gravame risulta pertanto infondato.

                                 4.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 28, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr – di non aver osservato le segnalazioni ottiche e acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso, entrando così in collisione con il treno sopraggiungente da destra.

                                 5.     A norma dell’art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. L’art. 28 LCStr specifica poi che gli utenti della strada devono fermarsi davanti ai passaggi a livello se le barriere si chiudono o se i segnalatori prescrivono l’arresto e, mancando detti dispositivi, se si avvicinano dei treni.

                                         Il segnale “Croce di Sant’Andrea semplice” (3.22; 3.24) indica i passaggi a livello a binario semplice, la “Croce di Sant’Andrea doppia” (3.23; 3.25) indica i passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari (art. 93 cpv. 3 OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 6.     Nel merito, il ricorrente nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli sostenendo che egli “non era per nulla incurante del sopraggiungere del treno: egli ha osservato il traffico presente in __________ solo dopo avere oltrepassato le segnalazioni spente del passaggio a livello ed essersi arrestato alla demarcazione dare precedenza. È verosimile per contro che sia stato il conducente del treno __________ a non accorgersi per tempo della presenza della vettura all’intersezione. […] Ritenuto che al momento dell’urto il ricorrente osservava il traffico proveniente dalla sua sinistra, con tutta probabilità il conducente del treno __________ non ha attivato il segnale sonoro di avviso, che avrebbe quantomeno portato il ricorrente a portare lo sguardo alla sua destra. Anche tale fatto rende maggiormente plausibile che sia stato il conducente del treno a non aver prestato attenzione alla strada e al fatto che il ricorrente si trovava già fermo alla demarcazione dare precedenza, in attesa di immettersi su __________” (cfr. ricorso del 3 ottobre 2005, pag. 4).

                                 7.     In questa sede occorre anzitutto rilevare che non giova al ricorrente prevalersi di una possibile colpa del conducente della __________, ove si consideri che in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a).

                                 8.     L’adombrata disattenzione del conducente del convoglio non esimeva certo l’interessato dall’obbligo di fermarsi davanti ai passaggi a livello i cui segnalatori prescrivono l’arresto. Risulta del tutto inverosimile, a giudizio di chi scrive, l’ipotesi – avanzata per la prima volta con le osservazioni del 5 agosto 2005 alla CRTE 1 e ribadita nel ricorso – secondo cui il ricorrente avesse già oltrepassato la Croce di Sant’Andrea al momento dell’attivazione dei segnali luminosi e acustici.

                                         Infatti, l’asserzione del legale del ricorrente, secondo cui il suo assistito ha “riferito di essere transitato davanti ai segnali luminosi e acustici quando essi erano ancora spenti e di essersi correttamente fermato alla linea dare precedenza per cercare di immettersi su __________” (cfr. ricorso del 3 ottobre 2005, pag. 4 in basso), non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni rilasciate dall’insorgente stesso nel corso dell’interrogatorio di polizia avvenuto il giorno dell’incidente. In tale occasione il ricorrente si è limitato ad affermare quanto segue: “Stavo circolando in direzione di __________, giunto a pochi metri dal passaggio a livello rallentavo e mi apprestavo a fermarmi. Quando mi trovavo ormai sopra i binari sono entrato in collisione con il trenino delle __________ il quale proveniva dalla mia destra. Preciso che al momento dell’urto stavo guardando alla mia sinistra. Devo precisare di non aver visto e udito i segnali di avvertimento posti prima del passaggio a livello” (cfr. verbale di interrogatorio __________, pag. 1 in basso).

                                         Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, da queste ultime affermazioni si desume invero che il ricorrente si è immesso sul passaggio a livello solo successivamente all’attivazione dei segnalatori prescriventi l’arresto e che, intento, per sua stessa ammissione, a osservare il traffico proveniente da sinistra su __________, ha omesso di prestare attenzione alle segnalazioni poste in prossimità del binario e neppure si è avveduto in alcun modo del sopraggiungere del treno dalla parte opposta, se non a collisione avvenuta.

                                         In caso contrario, l’insorgente non avrebbe avuto alcun motivo per non evidenziare di fronte alle forze inquirenti che i segnalatori non erano in funzione nel momento in cui si è immesso sulle rotaie. Questa precisazione è avvenuta solo in un secondo tempo. In tal modo, egli ha conferito un senso diverso alle dichiarazioni originariamente rilasciate, nel malvenuto tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità.

                                         Un’ulteriore conferma della disattenzione del ricorrente è data dalle dichiarazioni del conducente del treno, che convergono peraltro con quanto asserito dal primo in sede di interrogatorio dinnanzi alla polizia cantonale: “Ero appena partito da __________ quando nell’immettermi sul passaggio a livello chiamato ‘__________un automobilista che scendeva da __________ non si arrestava prima del passaggio a livello bensì continuava la corsa. Da parte mia immediatamente giravo il volante sulla posizione Stop ma prima che il convoglio di circa 55/60 tonnellate si sia arrestato, il medesimo ha ancora percorso qualche metro. La collisione è stata inevitabile. Immediatamente facevo notare all’automobilista che erano in funzione i segnali luminosi del passaggio a livello che indicavano il sopraggiungere del treno. Il conducente mi rispondeva di non aver fatto caso ai segnali in quanto aveva rivolto lo sguardo alla sua sinistra controllando il traffico su __________” (cfr. verbale di interrogatorio __________, pag. 1).

                                         In queste circostanze, si deve concludere che è per negligenza che l’insorgente si è immesso sul binario senza prestare attenzione al segnale, distante pochissimi metri dalle rotaie. Tant’è vero che si è avveduto del treno solo a collisione avvenuta. Inoltre, la giustificazione addotta dal ricorrente, secondo cui il rumore del traffico e della pioggia avrebbe reso impercettibile il segnale acustico (cfr. osservazioni del 5 agosto 2005 alla CRTE 1, pag. 4 in alto), non costituisce in alcun modo un valido motivo per poter annullare la decisione CRTE 1; infatti, in tali circostanze, a maggior ragione egli avrebbe dovuto tendere le orecchie e prestare maggiore attenzione alle segnalazioni, che nei passaggi pericolosi, come quello in esame, si rivelano essenziali per la sicurezza stradale.

                                         Abbondanzialmente, si rileva che malgrado il passaggio a livello in questione sia stato giudicato dall’Ufficio federale dei trasporti come uno dei passaggi a livello più pericolosi presenti in Svizzera, questa constatazione è ininfluente ai fini del giudizio in quanto non prova che il ricorrente non abbia commesso l’infrazione imputatagli. Parimenti, asserire che “secondo buon senso è […] arduo immaginare che il ricorrente abbia voluto cercare di attraversare l’intersezione nonostante le segnalazioni in funzione, con la coscienza dell’arrivo di un treno di 60 tonnellate” (ricorso del 3 ottobre 2005, pag. 5 a metà), non consente lontanamente di concludere che l’insorgente abbia effettivamente usato il buon senso dettato dalle circostanze nell’effettuare la pericolosa manovra in questione.

                                         In siffatte evenienze, questo giudice, dopo aver vagliato le dichiarazioni agli atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente ha commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 28, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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