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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.03.2006 30.2005.319

23 marzo 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,943 parole·~10 min·2

Riassunto

Conducente che non rispetta il semaforo rosso e collide con veicolo che sopraggiunge da sinistra. Protagonista che circola a 60 km/h su 50 km/h, sprovvisto di cintura di sicurezza.

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.319 24179/402

Bellinzona 23 marzo 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 24179/402 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

rilevato                               che le osservazioni del 4 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione non sono tempestive;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisione del 9 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 700.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 90.- per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida della vettura TI __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante “fermata”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra.

                                         Inoltre circolava ad una velocità dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h e ometteva di allacciarsi con la cintura di sicurezza.”

                                         Fatti accertati il 6 maggio 2005 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con un ricorso del 27 settembre 2005, nel quale nega l’addebito mossogli per inosservanza del segnale luminoso indicante “fermata”.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Preliminarmente occorre chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito, e meglio del diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dal ricorrente, nella misura in cui l’autorità di prime cure - così come la polizia cantonale avrebbe rifiutato di verbalizzare una teste a suo discarico. Occorre quindi pronunciarsi sulla conseguente richiesta di assumere detta prova in sede ricorsuale.

                                         Il ricorrente attesta in effetti sin dall’inizio l’esistenza di una teste che avrebbe deposto a suo favore annunciatasi sul luogo dell’incidente stradale in esame (verbale di interrogatorio 6 maggio 2005; osservazioni 20 giugno 2005 alla Sezione della circolazione; scritto 24 agosto 2005 alla polizia cantonale), lamentando il fatto che la stessa non è stata verbalizzata, né tanto meno è stato fornito il suo nominativo.

                                         Per costante giurisprudenza, l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid. 5b).

                                         In concreto, l’autorità di prime cure non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta (riferito unicamente all’audizione testimoniale e non anche a un asserto sopralluogo, come invece sostenuto nel ricorso; cfr. osservazioni 20 giugno 2005 alla Sezione della circolazione), ritenendo, sulla scorta del rapporto di constatazione dell’incidente del 20 maggio 2005, di avere sufficienti elementi per statuire (cfr. scritto 15 luglio 2005 della Sezione della circolazione alla __________ Protezione giuridica, con l’invito a formulare eventuali ulteriori osservazioni, non presentate). In tal modo, l’autorità ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di essere sentito del ricorrente.

                                         Dal rapporto di segnalazione del 28 ottobre 2005, si evince poi che la polizia cantonale ha contattato telefonicamente la teste menzionata dal ricorrente, ferma in piedi alla fermata del bus in prossimità del luogo dell’incidente.

                                         Dal predetto rapporto risulta che costei ha assistito unicamente all’impatto avvenuto tra il veicolo del ricorrente e quello del coprotagonista e non era per contro in grado contrariamente a quanto preteso dal primo - di riferire su che luce fosse commutato l’impianto semaforico nel suo senso di marcia, motivo per cui la stessa non è stata verbalizzata.

                                         Il ricorrente, nelle proprie osservazioni del 7 marzo 2005, non si confronta minimamente con le motivazioni addotte dalla polizia, della cui veridicità non v’è per altro motivo di dubitare. Egli si limita a ribadire di non capire come mai la teste non è stata verbalizzata, ancorché in proposito il predetto rapporto sia chiaro e di facile comprensione. Giova osservare che le circostanze descritte nel rapporto di segnalazione non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente, che, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti o circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

                                         Per quanto attiene alla audizione della teste in questa sede, si rileva che l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio.

                                         Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

                                         Di conseguenza, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure, la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

                                         Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato - in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr – di non essersi fermato con la propria vettura davanti a un semaforo rosso, inoltrandosi di conseguenza in un’intersezione e collidendo con un veicolo proveniente da sinistra. L’autorità gli rimprovera inoltre di aver circolato a una velocità dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h, omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza, infrazioni che il ricorrente riconosce di aver commesso e che non meritano quindi ulteriore disamina.

                                 4.     L’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).

                                         Alle intersezioni, la precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase OSStr), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);

                                 5.     Nell’evenienza concreta, l’insorgente contesta nel modo più assoluto di non aver osservato il segnale luminoso di “fermata” e nega ogni responsabilità nell’accaduto, adducendo di essere passato con il semaforo verde (verbale di interrogatorio 6 maggio 2005, pag. 1 e 2; osservazioni del 20 giugno 2005; ricorso del 27 settembre 2005; osservazioni del 7 marzo 2005, pag. 2).

                                         La versione dell’insorgente contrasta invero con le dichiarazioni rese dall’altro protagonista dell’incidente, __________, secondo cui il semaforo posto sulla propria corsia di marcia, in Via __________, era verde (verbale di interrogatorio __________ del 6 maggio 2005, pag. 1 e 2).

                                         Quest’ultima versione è corroborata dalle chiare e univoche affermazioni del teste __________, che era alla guida della terza vettura incolonnata al semaforo posto in Via __________, il quale afferma che “al momento in cui l’impianto semaforico si è commutato su luce verde, la prima autovettura (n.d.r.: ossia quella di __________) partiva per immettersi su via __________”. Al termine del proprio verbale egli ribadisce che “al momento in cui la prima autovettura è partita da Via __________ per immettersi su Via __________, l’impianto semaforico posto sulla nostra corsia era commutato su luce verde” (verbale d’interrogatorio __________, del 15 maggio 2005, pag. 1 e 2).

                                         Il conducente della vettura che seguiva quella di __________, __________ i, afferma che: “Giunto all’impianto semaforico di Via __________ /Via __________ mi arrestavo in quanto quest’ultimo era commutato sul rosso. Preciso che davanti a me vi era una vettura di colore rosso. Durante l’attesa davo un’occhiata al mio telefono cellulare depositato nel portaoggetti centrale. Nel frattempo potevo notare che il semaforo si era commutato sul verde e che la vettura che mi precedeva si era messa in marcia. Preciso che non sono in grado di dire con esattezza se il conducente della vettura che mi precedeva è partito con il semaforo verde. Posso unicamente precisare ancora una volta che quando il semaforo era commutato sul rosso tutti eravamo fermi in colonna” (verbale di interrogatorio __________ del 7 maggio 2005, pag. 1).

                                         Benché la testimonianza che precede non permetta di dire con certezza di che colore era il segnale luminoso nell’attimo in cui il coprotagonista dell’incidente è partito, la stessa consente comunque di avvalorare la tesi secondo cui il semaforo posto si Via __________ era commutato su luce verde, a maggior ragione se rapportata a quanto affermato dal teste __________.

                                         Non solo, ma dalle informazioni complementari di cui al rapporto di constatazione 20 maggio 2005, risulta inoltre che in qualità di teste si è pure annunciato il signor __________, il quale ha telefonicamente comunicato che il coprotagonista dell’incidente è partito quando l’impianto semaforico era commutato su luce verde; considerazione sulla quale il ricorrente nemmeno si è espresso.

                                         Ora, malgrado il tentativo del ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità delle testimonianze e la dinamica dell’incidente - con considerazioni peraltro fuori luogo o ininfluenti, come ad esempio il fatto che i testimoni non abbiano visto l’impatto – nulla agli atti consente di dubitare della versione fornita dall’altro protagonista dell’incidente.

                                         In simili circostanze questo giudice perviene con tranquillità al convincimento che l’insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione. Egli, del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze suscettibili di scostarsi dalla decisione impugnata, la quale trova invece riscontro negli atti costituenti l’incarto.

                                 6.     La multa inflitta è peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 Cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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