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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.03.2006 30.2005.316

7 marzo 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,780 parole·~9 min·1

Riassunto

spostamento sulla corsia di contromano e, dopo aver superato la linea di sicurezza per raggiungere la corsia di marcia, collisione con autoveicolo sopraggiungente da tergo

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.316 25183/406

Bellinzona 7 marzo 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 settembre 2005 presentato da

RI 1,

contro

la decisione n. __________ del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 27 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che con decisione del 16 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti fatti accertati il 19 aprile 2005 in territorio di Morcote:

                                         “alla guida della vettura TI __________, si spostava sulla corsia di contromano a sinistra della linea di sicurezza accodato ad un autocarro. In seguito si spostava verso destra per raggiungere la corsia di marcia collidendo con un autoveicolo sopraggiungente da tergo”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 settembre 2005, nel quale postula, in sostanza, l’annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 27 dicembre 2005, la Sezione della circolazione propone, per contro, di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la documentazione prodotta contestualmente al ricorso può essere acquisita agli atti; di contro, in considerazione del fatto che la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di un doppio scambio di allegati scritti (replica), non può essere tenuto conto delle ulteriori osservazioni del ricorrente di cui allo scritto 28 dicembre 2005;

                                         che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr), rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr), ritenuto inoltre che il conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCStr);

                                         che la risoluzione dipartimentale menziona inoltre l'art. 36 cpv. 4 LCStr, secondo cui il conducente in procinto di entrare nella circolazione non deve ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;

                                         che tale norma è concretizzata dall'art. 14 cpv. 1 ONC, stando al quale chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi spostato sulla corsia di contromano oltrepassando la linea di sicurezza accodato a un autocarro e, in seguito, spostandosi verso destra per riguadagnare la corsia di marcia, di aver colliso con un autoveicolo sopraggiungente da tergo;

                                         che preliminarmente l’insorgente evidenzia la laconicità dell’intimazione di contravvenzione del 29 luglio 2005, ripresa nella risoluzione impugnata, di modo che la censura può invero essere ritenuta nei confronti di quest’ultima;

                                         che, seppur laconica, la risoluzione impugnata dev’essere considerata come sufficientemente motivata, ritenuto che in materia di contravvenzioni alla LCStr una motivazione sommaria può bastare, tanto più che, in concreto, nessun elemento permette di far dubitare che il ricorrente non sia stato in grado di comprendere gli addebiti mossigli;

                                         che non è peraltro determinante il fatto che egli non sia pervenuto a “decifrare” le disposizioni legali menzionate nella “criptata” risoluzione dipartimentale, ritenuto che anche in questo frangente vale il principio generale secondo cui "nul n'est censé ignorer la loi";

                                         che per quanto attiene alla materialità dell’infrazione imputata al ricorrente, occorre rilevare che la decisione della Sezione delle circolazione contiene un’errata imputazione, nella misura in cui ascrive al medesimo una violazione dell’art. 36 cpv. 4 LCStr, norma applicabile al conducente che si appresta a voltare il veicolo, a fare marcia indietro o - ipotesi verosimilmente ritenuta dall’autorità di prime cure - immettersi nella circolazione;

                                         che, tuttavia, secondo costante giurisprudenza il fatto di “immettersi nella circolazione” si riferisce non tanto al veicolo fermo nel flusso della circolazione, bensì al caso di veicoli in sosta o parcheggiati (JdT 1989 I 692);

                                         che nell’evenienza concreta il ricorrente non si stava immettendo nella circolazione nel senso delle predetta norma, ma si trovava nel flusso della circolazione accodato a un autocarro;

                                         che siccome intenzionato a riprendere la propria corsia di marcia, il comportamento del ricorrente è invero descritto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr, a norma del quale il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione o, come in specie, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

                                         che l’imprecisione contenuta nella risoluzione impugnata non ne inficia tuttavia la validità, in quanto entrambe le norme in questione, seppur riferite a fattispecie diverse, perseguono lo stesso scopo, nella misura in cui istituiscono l’obbligo per il conducente di prestare attenzione al traffico prioritario;

                                         che in questi termini, tenuto conto che l’addebito mosso al ricorrente riguarda precisamente la violazione dell’obbligo di prestare la dovuta attenzione al traffico prioritario, occorre considerare che il suo diritto di essere sentito è salvaguardato grazie al ricorso presentato;

                                         che nel merito l’insorgente non nega di per sé l’accaduto, lasciando tuttavia sottintendere l’esistenza di un’eventuale colpa esclusiva dell’altro protagonista dell’incidente, il quale non avrebbe “realmente adattato la sua velocità o la sua attenzione a quanto succedeva davanti a lui” (cfr. ricorso, 3° §);

                                         che non giova tuttavia all’insorgente prevalersi delle colpe del conducente retrostante, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);

                                         che non spetta quindi al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni;

                                         che l’eventuale disattenzione dell’altro protagonista non esimeva il ricorrente, comunque sia, dall'obbligo di rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;

                                         che di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le presunte colpe dell’altro conducente non sono liberatorie;

                                         che il ricorrente ha così descritto la sua manovra davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale d’interrogatorio del 20 aprile 2005, allegato al rapporto di constatazione del 14 giugno 2005):

                                         “circolavo da Figino in direzione di Vico-Morcote, giunto dopo la piazza del Comune notavo un autocarro, il quale occupava tutta la carreggiata. Quindi quest’ultimo si spostava sulla corsia di sinistra, quella riservata al traffico in senso inverso, dato che quest’ultimo doveva caricare rifiuti. Cercavo di continuare la mia corsa, ma notavo un autoveicolo, il quale sopraggiungeva in senso inverso. Quindi non essendoci la distanza adeguata, mi spostavo sulla sinistra della carreggiata, dietro l’autocarro.

                                         Dopo il passaggio del veicolo, cercavo di ripartire, ma dall’altro senso sopraggiungeva un autofurgone e quindi arrestavo la mia corsa. Dopo il passaggio di quest’ultimo, non notavo alcun veicolo dal senso inverso e quindi ripartivo entrando in collisione con una Citroën Picasso”;

                                         che nell’esposizione dei fatti di cui allo scritto 25 aprile 2005 all’assicuratore RC, il ricorrente ha ribadito di non aver visto arrivare la vettura dell’altro protagonista da tergo e ha inoltre asserito di non aver utilizzato gli indicatori di direzione, sottolineando che tutte le sue manovre “si sono svolte in un contesto di traffico dove si reagisce per istinto e per abitudine”;

                                         che dalle affermazioni del ricorrente, si evince come lo stesso si sia limitato a controllare il traffico in senso inverso, senza avere in qualche modo badato al traffico retrostante e di non essersi pertanto avveduto della vettura che sopraggiungeva da tergo;

                                         che ciò posto, se l'insorgente fosse stato attento al traffico prioritario, egli avrebbe senz'altro potuto notare per tempo il sopraggiungere della vettura retrostante, fermarsi ed evitare – in ultima analisi – il sinistro;

                                         che il ricorrente, per la prima volta con il ricorso 30 settembre 2005, lamenta poi il fatto che i verbali [di interrogatorio], allestiti il 20 aprile 2005 e su cui si basa la contravvenzione, sono inesatti e non tengono conto con sufficiente precisione del contesto nel quale l’incidente ha avuto luogo (cfr. ricorso, 3° §);

                                         che tale critica, già di primo acchito tardiva, si rivela inoltre infondata posto come il ricorrente non si confronti ulteriormente con tale argomento, omettendo di specificare in cosa consisterebbe l’inesattezza dei verbali;

                                         che inoltre, così come rettamente considerato dalla Sezione della circolazione (cfr. risoluzione impugnata), le circostanze addotte dal ricorrente per contestualizzare l’infrazione commessa non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale;

                                         che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dalle eventuali colpe dell'altro protagonista;

                                         che la sanzione inflitta, per finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, – Sezione della circolazione, Camorino.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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