Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2006 30.2005.280

23 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,116 parole·~6 min·3

Riassunto

concessione di autorizzazione per capitozzare alberi senza averne la competenza

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.280 1244/907

Bellinzona 23 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 5 agosto 2005 n° 1244/907 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 18 ottobre 2005 presentate dalla Sezione forestale,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione forestale con decisione 5 agosto 2005 ha inflitto al RI 1 una multa di fr. 650.- oltre alla tassa e alle spese di giustizia di fr. 100.-, per aver concesso al signor __________, il 13 novembre 2003, l’autorizzazione per capitozzare alcuni alberi sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________ di sua proprietà, senza averne la competenza.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice.

                                         Il ricorrente non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma, avvalendosi della sua buona fede, si oppone all’importo della multa ritenuto disproporzionato rispetto alla colpa.

                                 C.     La Sezione forestale propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo). Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente (art. 22 cpv. 1 LFo).

                                         Chiunque abbatte alberi in foresta intenzionalmente e senza autorizzazione è punito con l’arresto o con la multa sino a 20'000 franchi (art. 43 cpv. 1 lett. e LFo).

3.Il ricorrente, che non nega di aver commesso l’infrazione imputatagli, in particolare dichiara: “siamo coscienti del fatto che da parte nostra vi è stata una violazione della legge […] (seppure in buona fede) […], ma non riteniamo giusto il dover pagare lo stesso importo intimato al signor __________ che ha eseguito lo ‘scempio’ al puro scopo speculativo (vendita proprietà) prendendoci letteralmente per i ‘fondelli’ (vedi sua richiesta scritta di cimare alcuni alberi)” (cfr. ricorso).

La Sezione forestale contesta le argomentazioni del ricorrente.

Riguardo al principio generale della protezione della buona fede, la Sezione forestale “non ravvede negli elementi forniti dal RI 1 gli estremi per potersi giustificare appellandosi al principio generale della buona fede” poiché questi “avrebbe dovuto, applicando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, sapere che solamente la Sezione forestale è competente per il rilascio di autorizzazioni di taglio” (cfr. osservazioni 18 ottobre 2005 pagg. 3-4).

L’autorità di prima istanza ritiene che la multa inflitta al ricorrente è “commisurata alla gravità dell’infrazione commessa” (cfr. osservazioni pag. 5), poiché questi, omettendo d’informare il Servizio forestale o il signor __________ della necessità di ottenere un’autorizzazione da parte dello stesso, ha agito con troppa “leggerezza” (cfr. osservazioni pag. 4).

Infine, la Sezione forestale, seppur ammettendo esplicitamente che, a suo giudizio, la capitozzatura di alberi sia avvenuta perlomeno anche a scopo speculativo, ritiene che le ragioni che hanno spinto il signor __________ a richiedere un’autorizzazione di taglio non entrino in linea di conto: “tale aspetto è da ritenersi assolutamente irrilevante ai fini dell’elaborazione della decisione di multa e del suo ammontare” (cfr. osservazioni pag. 4).

                                4.     L’interpretazione della Sezione forestale è indubbiamente pertinente.

Il ricorrente, corporazione di diritto pubblico (art. 1 LOP), dovrebbe, e ciò nell’interesse dell’intera collettività, conoscere i limiti della sua autorità. Nella fattispecie, RI 1 avrebbe dovuto, usando tutto il rigore richiesto dalla circostanze, sapere che solamente la Sezione forestale è competente per la concessione di permessi di taglio.

La responsabilità concomitante del signor __________ non permette al ricorrente di discolparsi poiché, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione attribuibile a propria colpa.

Determinante è esclusivamente il fatto di poter ascrivere al ricorrente un comportamento negligente. L’ammontare della conseguente multa dipende dalla gravità dell’imprevidenza dimostrata. A questo proposito non si può non rilevare come il comportamento RI 1 non è stato di secondaria importanza come vorrebbe far credere.

Da una corporazione di diritto pubblico come il Patriziato ci si deve attendere un atteggiamento corretto e privo di imperfezioni in particolare negli ambiti specifici della sua attività, come può esserlo per un ente di valle la gestione del patrimonio boschivo.

Per contro l’insorgente non solo non ha saputo o voluto assumere le informazioni necessarie per poter intervenire con tagli nel bosco – come si impone a un proprietario di un fondo di tale natura (per di più corporazione di diritto pubblico) – ma ha agito come se fosse competente a rilasciare autorizzazioni di taglio, dando così una falsa immagine di sé che ha tratto in inganno il richiedente, tanto che il fatto ha dovuto essere preso in considerazione nella commisurazione della multa a lui inflitta in altra procedura sottoposta a questo giudice.

Infine, come rilevato dalla Sezione forestale, le ragioni che hanno portato il signor __________ a richiedere un’autorizzazione per la cimatura di alcuni alberi non contano né ai fini dell’infrazione né ai fini della fissazione della multa. Ciò che importa è che l’insorgente ha, senza averne la competenza, negligentemente autorizzato il signor __________ a procedere in tal senso.

                                 5.     La colpa, per i motivi esposti, non è di minima gravità. Non va neppure dimenticato che il coinvolgimento della Sezione forestale, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto rinviare il richiedente __________, avrebbe permesso una definizione più precisa dell’intervento, un’informazione più dettagliata e un miglior controllo. Nell’autorizzare senza competenza e in modo vago la “cimatura di alcune piante” il Patriziato ha quindi una responsabilità non indifferente per lo scempio compiuto sulle particelle n. __________ e __________ di __________.

                                         La multa inflitta risulta pertanto confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 6.     Il ricorso va di conseguenza respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo; 1 segg. LPContr;

pronuncia:               1.     Il ricorso 23 agosto 2005 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2005.280 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2006 30.2005.280 — Swissrulings