Incarto n. 30.2005.271 20188/490
Bellinzona 23 gennaio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 agosto 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 12 agosto 2005 n° 20188/490 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
“alla guida del motoveicolo TI __________ ha circolato ripetutamente a velocità inadeguata provocando rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore. Inoltre ha apportato una modifica al veicolo (montaggio della parte terminale della marmitta non omologata) senza sottoporlo a nuovo esame”
Fatti accertati il __________ in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 26 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1, 33 ONC; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.
Sostiene in particolare che la multa inflittagli è sproporzionata ed eccessiva poiché, nonostante la sua ammissione durante l’interrogatorio, l’eccesso di velocità non è mai stato accertato. Inoltre, l’insorgente afferma di aver ripristinato la marmitta originale, prima dell’intimazione della decisione impugnata, così come la Polizia cantonale di __________ ha potuto constatare.
C. La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell’autorità decidente.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. La velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche delle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr).
Il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare animali (art. 42 cpv. 1 LCStr). Per quanto concerne il rumore, l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute della LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Prima di rilasciare la licenza di circolazione il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale (art. 13 cpv. 1 LCStr). Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza (art. 13 cpv. 3 LCStr). In particolare il detentore deve notificare all’autorità d’immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego. L’esame concerne segnatamente … dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di veicolo (art. 34 cpv. 2 lett. d OETV).
E punito con l’arresto o con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque apporta ad un veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle o, come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una notificazione (art. 219 cpv. 2 lett. a e f OETV).
3. La decisione impugnata si fonda essenzialmente sul verbale d’interrogatorio del 3 maggio 2005 e sulle dichiarazioni rilasciate da alcuni cittadini.
Nel verbale d’interrogatorio, l’insorgente ammette quanto segue:
“riconosco che, in svariate occasioni, ho percorso diverse strade, sia in paese di __________ sia anche fuori lungo la cantonale o le strade secondarie della valle di __________, tenendo delle velocità non adeguate. Riconosco anche che, a causa del rumore prodotto dalla mia moto, posso avere provocato dei disturbi alla gente. […] Purtroppo devo riconoscere che, in alcuni casi, non riesco proprio a trattenermi e quindi assumo degli atteggiamenti un poco esuberanti. […] Per quanto concerne il rumore prodotto dalla mia moto, devo ammettere che ho sostituito la parte terminale della marmitta e, così facendo, produce logicamente più rumore di quella originale. Per tale motivo sono già stato fermato dalla Polizia Stradale che mi ha convocato per un controllo tecnico in data __________”.
Dai rapporti informativi della Polizia comunale di __________ - del __________ e del __________ -, risulta che diversi cittadini si sono lamentati per il comportamento dell’insorgente che, circolando a velocità eccessiva con la sua moto, ha provocato rumori eccessivi ed evitabili.
Il ricorrente contesta la multa inflittagli principalmente per due motivi (cfr. ricorso):
la sua ammissione sul verbale di interrogatorio non è stata interpretata in modo corretto: egli intendeva dire che forse aveva, qualche volta, superato il limite di velocità, fatto che però non è mai stato accertato dagli agenti denuncianti.
la marmitta non omologata è stata sostituita, prima dell’intimazione della decisione impugnata, con la marmitta originale, così come ha potuto constatare la Polizia Cantonale di __________.
4. Dall’incarto emerge che, in effetti, gli agenti denuncianti non hanno mai avuto occasione di certificare, concretamente, l’eccesso di velocità; la decisione impugnata si fonda essenzialmente, come detto in precedenza, sul verbale d’interrogatorio e sulle dichiarazioni rilasciate da alcuni cittadini. L’agente denunciante afferma, nel suo rapporto informativo del __________, di aver effettuato controlli, dai quali si è potuto constatare che il signor __________ circolava a velocità eccessiva provocando rumori evitabili; non è però dato alcun riscontro di tali controlli, non è specificato né quando quest’ultimi sarebbero stati esperiti né quale fosse la velocità osservata.
Ciò detto, è comunque indubbio che il ricorrente abbia, almeno talvolta, circolato a velocità eccessiva, questo fatto non viene d’altronde totalmente smentito nemmeno nel ricorso.
Inoltre, l’insorgente non ha mai veramente contestato di aver provocato rumori eccessivi ed evitabili, fatto che è di per sé punibile a norma, in particolare, degli art. 42 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr.
Riguardo alla sostituzione della marmitta non omologata, si rileva che il ricorrente ha infranto le disposizioni legali in vigore per il solo fatto di aver circolato dopo la modifica del motoveicolo trascurando la necessaria notifica all’autorità d’immatricolazione (art. 13 LCStr). La seguente, peraltro solo asserita, rimessa in ordine nulla toglie alla commissione dell’infrazione.
Visto quanto precede e tenuto conto del fatto che il ricorrente è un apprendista, una multa di fr. 300.risulta tutto ben ponderato adeguata al grado di colpa e alle circostanze del caso specifico; il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza.
5. L’esito dell’impugnativa giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 26 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1, 90 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1, 33 ONC; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).