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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.12.2005 30.2005.232

5 dicembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·879 parole·~4 min·3

Riassunto

Assumere apprendista straniero senza aver verificato autorizzazione a lavorare

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.232 05 884/208

Bellinzona 5 dicembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 luglio 2005 presentato da

RI 1 , rappr. da: RA 1,

contro

la decisione 1° luglio 2005 n. 05 884/208 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

viste                                  le osservazioni 6 settembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con RI 1, responsabile per la formazione all’interno della RA 1, una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha impiegato in qualità di apprendista muratore, dal __________ al __________, il cittadino comunitario __________, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.”

                                         I fatti sono stati accertati in occasione dell’interrogatorio di __________ avvenuto il __________ dinnanzi alla Polizia Cantonale, Gendarmeria di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS, 38 RLaLPS-CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1, rappresentato dalla RA 1, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, la reiezione del gravame.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 3 cpv. 3 LDDS uno straniero non domiciliato sul suolo elvetico può assumere un impiego unicamente se il permesso di dimora lo consente.

                                         L’art. 6 OLS precisa dal canto suo che dev’essere considerata quale attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente genera un guadagno, anche nel caso in cui questa sia esercitata a titolo gratuito.

                                         L’art. 10 OLS impone al datore di lavoro di verificare la possibilità per uno straniero di esercitare una professione prima di procedere alla sua assunzione.

                                         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (cfr. art. 23 cpv. 6 LDDS).

                                         Il ricorrente richiama le osservazioni 1° aprile 2005 significate dalla RA 1 all’indirizzo della Sezione dei permessi e dell’immigrazione contesta la multa inflittagli in quanto non avrebbe commesso alcuna negligenza.

                                         Di parere opposto l’autorità amministrativa. Essa rileva che l’apprendista __________ ha lavorato per il periodo dal __________ al __________ sprovvisto della necessaria autorizzazione. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione aggiunge ancora che “… In merito alla regolamentazione di cittadini comunitari desiderosi di svolgere attività lucrativa su suolo svizzero in qualità di frontaliere, la scrivente autorità precisa che l’attività può essere iniziata solo dopo aver presentato la relativa domanda. Pertanto la prova dell’infrazione è data in quanto il Sig. __________ ha iniziato a lavorare prima dell’inoltro della succitata domanda. … ”.

                                 3.     In data 21 giugno 1999 la Confederazione Svizzera ha concluso con gli Stati membri della Comunità europea (CE) l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002.

                                         La seconda fase delle disposizioni transitorie dell’ALC è effettiva dal 1° giugno 2004. Il testo legislativo si applica alla fattispecie in esame dal momento che __________ è un cittadino italiano. Di conseguenza, la legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS) e le relative norme esecutive sono applicabili solo in via sussidiaria oppure nel caso in cui prevedano uno statuto più vantaggioso (cfr. art. 12 ALC, 1 LDDS).

                                         I cittadini provenienti da uno Stato della CE/AELS che sono domiciliati nella zona di frontiera straniera adiacente alla Svizzera e che dimostrano di disporre di un impiego nella zona di frontiera svizzera ottengono un permesso per frontalieri la cui durata dipende dal periodo d’impiego (cfr. art. 7 Allegato I ALC). La realizzazione di tali presupposti conferisce un diritto generale al rilascio del permesso (cfr. sito www.imes.admin.ch - Istruzioni OLCP, pag. 23 pto 3.1).

                                         Nel caso di specie, al lavoratore incombeva pertanto unicamente una notifica presso la competente autorità in vista del rilascio del permesso G CE/AELS (cfr. art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC; 2 cpv. 1 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS).

                                         L’art. 10 OLS tratta invece dell’obbligo di verifica del datore di lavoro per quanto attiene all’autorizzazione del dipendente ad assumere un impiego.

                                         Ne consegue che quest’ultimo disposto non trova concreta applicazione nel caso in esame. Il fatto imputato a RI 1 non configura alcuna infrazione alla legislazione sugli stranieri sanzionabile in virtù dell’art. 23 LDDS (cfr. art. 54 OLS).

                                 4.     Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata.

                                         Non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio.

per questi motivi,                visti gli 1 segg. ALC; 1 segg. OLCP; art. 1, 2 cpv. 1, 3 cpv. 3, 23 LDDS; 2 cpv. 6 ODDS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

    .

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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