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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.11.2005 30.2005.223

30 novembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·958 parole·~5 min·2

Riassunto

Posteggio su una strada principale nella località, senza lasciare spazio per l'incrocio.

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.223/AMM 16871/410

Bellinzona 30 novembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 30 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 16871/410 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 25 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo TI __________  “su una strada principale nella località, senza lasciare abbastanza spazio per l’incrocio di due autoveicoli, ostacolando notevolmente la circolazione. Inoltre sul veicolo erano abusivamente in funzione le luci di avvertimento lampeggianti”; circostanze accertate dalla polizia comunale alle ore 8.27 del 22 aprile 2005, in via Mezzana a Losone, all’altezza della panetteria “Dolce Monaco”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 30 giugno 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 25 agosto 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

                                         che sulle prove offerte, non è il caso di disporre la non meglio precisata “ulteriore testimonianza” auspicata dal ricorrente con lettera del 12 settembre 2005: gli atti sono completi (cfr. in specie la deposizione 23 agosto 2005 dell’autore della dichiarazione scritta allegata al ricorso) e il postulato complemento istruttorio, per altro generico e tardivo, non appare dunque suscettibile d’influire sull’esito del giudizio;

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. c e 23 cpv. 3 lett. a ONC – di avere posteggiato il suo veicolo “su una strada principale nella località, senza lasciare abbastanza spazio per l’incrocio di due autoveicoli, ostacolando notevolmente la circolazione. Inoltre sul veicolo erano abusivamente in funzione le luci di avvertimento lampeggianti”;

                                         che il ricorrente non contesta né di essersi fermato con la sua vettura nel luogo appena indicato né di avere con ciò intralciato la circolazione, dicendosi anzi “cosciente che il veicolo ostruiva la strada” (ricorso, verso il basso);

                                         ch’egli fa valere nondimeno di essersi dovuto fermare “perché si è spento il motore all’improvviso”, soggiungendo di essere indi “sceso per cercare un telefono per chiamare aiuto”, ma “purtroppo c’era altra gente che telefonava”, e di essere poi tornato al veicolo “per cercare di rimuoverlo e con [sua] sorpresa il motore si è acceso e [ha] potuto continuare il [suo] tragitto senza fare una parola con l’agente di polizia” che ha poi denunciato l’accaduto;

                                         che a sostegno delle sue argomentazioni, l’insorgente allega una dichiarazione 30 giugno 2005 del titolare della panetteria vicina al luogo dell’infrazione, secondo cui il multato non avrebbe “acquistato nulla”, ma avrebbe semplicemente “chiesto di telefonare”;

                                         che l’autore della dichiarazione, chiamato a deporre davanti alla polizia il 23 agosto 2005, ha confermato invero la sua versione, ma – invitato a precisare temporalmente i fatti – ha situato l’episodio “circa una settimana prima, comunque poco tempo prima” di avere firmato lo scritto 30 giugno 2005;

                                         che il tentativo di telefonare dalla panetteria ha avuto luogo, in altri termini, due mesi dopo i fatti rimproverati al multato, risalenti al 22 aprile 2005;

                                         che sull’accaduto, l’agente denunciante si è così espresso in un rapporto del 23 agosto 2005:

                                         “il sottoscritto dopo essersi avvicinato al veicolo Toyota Hiace, targato TI __________, parcheggiato sulla corsia di marcia in Via Mezzana, direzione Via Locarno ha subito cercato il conducente del veicolo, il quale era al bancone del pane intento all’acquisto. Dopo alcuni secondi usciva dalla Panetteria Dolce e Monaco con il sacchetto del pane. Chiedevo spiegazioni in modo educato, dicendo che il posteggio in quel luogo era molto pericoloso. Subito il conducente proferiva alcune parole in modo alquanto maleducato, si metteva alla guida e subito ripartiva senza aver particolari problemi nell’accensione del proprio veicolo. [...];

                                         che in una successiva lettera del 12 settembre 2005, l’insorgente ha contestato le affermazioni dell’agente e ha ribadito la propria versione, senza tuttavia neppure tentare di spiegare in che modo l’agente denunciante potesse ragionevolmente essersi sbagliato, o quale ragione avesse potuto indurre un tutore dell’ordine a dichiarare circostanze finanche inveritiere;

                                         che in siffatte evenienze, questo giudice non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio riguardo alla fattispecie considerata dall’autorità di primo grado;

                                         che la decisione impugnata merita pertanto conferma, la multa inflitta essendo altresì adeguata all’entità dell’infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa dell’insorgente e contenuta nei limiti di legge;

                                         che il ricorso – infondato – deve perciò essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. c, 23 cpv. 3 lett. a ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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