Incarto n. 30.2005.209/AMM 16572/406
Bellinzona 18 novembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 16572/406 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 13 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere effettuato alla guida della vettura TI __________ – il 3 maggio 2005 verso le ore 10.10, all’altezza della Posta di Cadenazzo – “una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza”;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 200.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 giugno 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 13 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;
che sulle prove offerte dall'insorgente, non è il caso di procedere all’audizione della moglie del multato e di __________, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS, l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS), rispetto alle quali essi devono sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato, in applicazione delle norme appena citate, di avere effettuato a bordo della vettura TI __________ “una manovra di svolta a sinistra oltrepassando la linea di sicurezza”;
che l'insorgente non nega di per sé l’accaduto, ma fa valere di essersi trovato “in una situazione di emergenza. Mia figlia (di 18 mesi) stava vomitando e non potevo certo rischiare che soffocasse nel suo vomito. Chiunque, oso sperare, in un momento simile avrebbe agito allo stesso modo” (ricorso, a metà);
che in un rapporto del 21 maggio 2005, l’agente denunciante – chiamato ad esprimersi sulla medesima doglianza addotta dal multato in una lettera del 12 maggio 2005 – si è così espresso:
“– l’infrazione era constatata mentre mi trovavo fermo, su di un veicolo di servizio, sul piazzale delle FFS (cargo domicilio) a Cadenazzo, posto sul lato destro della strada cantonale, rispetto alla direzione di marcia del __________, vis a vis all’ufficio postale. Mi trovavo in quel punto a seguito di un servizio predisposto in quel momento, con un blocco di Polizia predisposto poco più a sud verso la Fela.
– Il __________, con l’intento di raggiungere i parcheggi posti sulla sua sinistra, si arrestava a ridosso della linea di sicurezza, in attesa di poter attraversare la carreggiata. In questa fase, suscitava l’ira dei conducenti che lo seguivano, i quali azionavano più volte l’avvisatore acustico. Al momento in cui un conducente, circolante in senso inverso, si fermava per lasciarlo transitare, il __________ accedeva ai parcheggi menzionati.
– In assoluto non corrisponde al vero che il veicolo si sia fermato o vi siano stati movimenti di ‘soccorso’ fra gli occupanti del veicolo. In effetti, dopo una breve manovra, la vettura ripartiva in direzione nord.
– [...]”;
che nelle proprie osservazioni del 26 maggio 2005 al predetto rapporto di polizia, l’interessato ha ribadito quanto segue:
“Come ho già ammesso nella mia precedente lettera, confermo di aver commesso l’infrazione da voi descritta.
Ripeto che mi sono trovato costretto a fare quella manovra in quanto mia figlia di 18 mesi stava vomitando e, siccome era in posizione semisdraiata, mi sono fermato per evitare che si soffocasse. Se il vostro funzionario fosse stato attento, si sarebbe accorto che mia moglie, seduta da parte a me, si divincolava per aiutare la baby-sitter a mettere in posizione da seduta mia figlia e a pulire il vomito. Dopodiché sono ripartito in direzione nord per poi, alla prima rotonda, che si trova proprio lì alla posta di Cadenazzo, riprendere la direzione di sud per andare a casa, e trovo davvero strano che questo il vostro funzionario non lo abbia visto. So che non potevo fare quella manovra di cui mi denunciate, altrimenti anche quando sono ripartito avrei tagliato la linea di sicurezza [...]”;
che in concreto, raffrontando le dichiarazioni del multato con quelle dell’agente denunciante, questo giudice ritiene di non potere escludere oltre ogni ragionevole dubbio la veridicità della versione addotta dal primo; del resto la stessa Sezione della circolazione ha creduto al multato, tenendo “in debita considerazione le osservazioni del 12.5. e 26.5.2005”;
che ciò posto, risulta tutto sommato plausibile l’esistenza di uno stato di necessità a norma dell’art. 34 n. 2 CP;
che l’evocato rapporto di polizia consente per altro verso di escludere qualsivoglia messa in pericolo della circolazione, giacché il multato è svoltato a sinistra solo dopo che un veicolo proveniente in senso inverso si era “ferma[to] per lasciarlo transitare”;
che in tali evenienze, si giustifica in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi,
visti gli art. 34 n. 2 CP; 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 73 cpv. 6 lett. a OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
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Il giudice: La segretaria: