Incarto n. 30.2005.205/AMM 15921/402
Bellinzona 17 novembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 15921/402 del 10 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 7 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 10 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati, fra le 23.30 del 29 e l’1.10 del 30 aprile 2005, in via Cantonale a Colla;
che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, senza addebitargli oneri processuali;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 15 giugno 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 7 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio veicolo – in via Cantonale a Colla – "fuori dai posti delimitati";
che per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. per tutti Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª edizione, n. 2 ad art. 79 OSS);
che in concreto, dal fascicolo processuale non è possibile desumere l’esistenza di stalli entro siffatti limiti, non bastando al riguardo la generica indicazione “parcheggio fuori dei posti delimitati a meno di 30 metri” di cui al rapporto di denuncia;
che in tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria: