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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.11.2005 30.2005.204

17 novembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·767 parole·~4 min·2

Riassunto

Uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli.

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.204/AMM 16710/407

Bellinzona 17 novembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 20 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 16710/407 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 7 luglio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”; fattispecie constatata a Mendrisio, sul fondo n. __________ presso il centro commerciale __________, verso le ore 15.30 del 10 aprile 2005;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 50.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 20 giugno 2005 nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 7 luglio 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 375bis CPC, l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1);

                                         che il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato – in applicazione delle norme appena citate – di avere “illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di querela 11 aprile 2005 da cui risulta che lo stazionamento del veicolo è avvenuto sul fondo n. __________ di Mendrisio, verso le ore 15.30 del 10 aprile 2005);

                                         che il ricorrente non nega di per sé i fatti denunciati, ma si duole in sostanza di essersi limitato a caricare e scaricare merce nell’esercizio della propria attività, soggiungendo che “i posteggi messi a disposizione dal centro commerciale per carico e scarico sono sempre occupati ...”;

                                         che in una lettera del 29 aprile 2005, il querelante – chiamato a esprimersi su un’analoga censura addotta dal multato nelle osservazioni del 25 aprile 2005 – si è così espresso:

                                         “[...] Il Signor e la Signora __________ posteggiano quasi giornalmente davanti alle nostre rampe di carico e scarico creando così diversi problemi alle ditte che devono scaricare la merce.

                                         Inoltre il Sig. __________ sa benissimo che abbiamo un posteggio dei 30 minuti attaccato alle rampe dove si può lasciare il proprio veicolo durante il carico e lo scarico della merce”;

                                         che quand’anche il veicolo del multato fosse stato d’intralcio alla circolazione, nemmeno il querelante revoca in dubbio, a ben vedere, che l’interessato non abbia fatto uso del fondo a scopo di posteggio, ma solo per il carico e lo scarico di merce (cfr. anche, sulla nozione, l’art. 19 cpv. 1 ONC);

                                         che invano si cercherebbe altresì nel fascicolo processuale qualsivoglia elemento atto a stabilire la durata dello stazionamento del veicolo;

                                         che difettando in definitiva i requisiti posti dagli art. 375bis e 375ter CPC, s’impone di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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