Incarto n. 30.2005.202/pg 13443/406
Bellinzona 21 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 14 giugno 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 13443/406 del 13 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Il 14 giugno 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 13 maggio 2005 con cui la Sezione della circolazione le ha inflitto una multa di fr. 120.-, oltra alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver posteggiato il veicolo __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il 20 maggio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 6 giugno 2005.
Pertanto il ricorso inoltrato il 14 giugno 2005 è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Vista la particolarità del caso, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 14 giugno 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: