Incarto n. 30.2005.17 31364/20566
Bellinzona 14 luglio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 3 gennaio 2005 presentato da
RI 1 , rappr. da: RA 1 ,
contro
la decisione 10 dicembre 2004 emessa dalla CRTE 1 ,
viste le osservazioni 23 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 10 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 30.-- , per i seguenti fatti accertati il 12 ottobre 2004 in territorio di __________:
“ha omesso di sottoporre il veicolo __________ entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr, 59a cpv.1 e 96 ONC;
che RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 3 gennaio 2005 in cui postula l’annullamento della multa;
che con scritto di data 23 febbario 2005 la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che, giusta l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito - se non è applicabile alcun’altra disposizione penale - con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che, in applicazione delle predette norme, la CRTE 1 ha multato la ricorrente per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che nel proprio ricorso, l’insorgente, per il tramite della conducente del veicolo al momento del controllo di polizia, ha affermato quanto segue:
“La vettura era appena stata acquistata il 24 agosto 2004 da una ditta basilese (__________con sede a __________), la quale non ha consegnato tutti i documenti necessari, a causa di una svista mancava il documento in questione. Attualmente questa società non esiste più per questo motivo non è possibile risalire al documento richiesto. Ho da tempo contattato il garagista che svolge tutti i servizi della vettura ( omissis ) il quale ha confermato e può tuttora confermare che il test del gas di scarico è stato eseguito conforme alla legge”;
che, a sostegno della propria tesi, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione del garage in cui è stato effettuato il controllo dei gas di scarico, attestante, da un lato, la sostituzione del libretto di controllo a seguito di smarrimento e, dall’altro, che al momento dei fatti in questione il precedente controllo era ancora valido per 8 mesi, nonché una copia del documento di manutenzione comprovante l’esecuzione di un nuovo controllo il 19 novembre 2004;
che essendo stata addotta la prova - sulla cui validità e veridicità non vi sono motivi di dubbio - che al momento dei fatti in questione il controllo delle emissioni non era ancora scaduto, all’interessata non può essere addebitato d’aver commesso l’infrazione imputatale dall’autrorità di primo grado;
che, nondimeno, l’insorgente, nonostante sapesse - o quantomeno doveva sapere - di non disporre del libretto di controllo dei gas di scarico sin dall’acquisto del veicolo, ha atteso il controllo di polizia alla base della presente procedura per farne allestire uno sostitutivo;
che il detentore ha l’obbligo di far sì che il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 59a cpv. 3 ONC);
che il conducente deve portare sempre seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo (art. 59a cpv. 4 ONC);
che per quest’ultima omissione, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 20.-- (infrazione 106.5);
che la multa inflitta alla ricorrente deve pertanto essere ridotta in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
che l’esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo di tasse e spese sia dell’odierno giudizio, sia di quello di primo grado;
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCStr; 59a e 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 20.--, senza carico di tasse e spese.
2. Non si prelevano né tasse né spese del presente giudizio.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario: