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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.06.2005 30.2005.165

2 giugno 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·328 parole·~2 min·1

Riassunto

contravvenzione emessa nei confronti di una persona giuridica

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.165/pg 13257/407

Bellinzona 2 giugno 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 17 maggio 2005 presentato da

RI 1  

contro

la decisione n° 13257/407 del 13 maggio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto ed in diritto

                                 1.     La Sezione della circolazione con decisione 13 maggio 2005 ha inflitto alla __________ una multa di fr. 40.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver posteggiato il veicolo __________ omettendo di porre il disco di parcheggio dietro il parabrezza in modo ben visibile. 

                                 2.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale la RI 1 Sagl si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 3.     __________, destinataria della decisione della Sezione della circolazione, era una ditta individuale che è stata cancellata dal Registro di commercio nel 2001 per cessione di attività, in quanto attivi e passivi sono stati assunti dalla RI 1 Sagl, qui ricorrente.

                                 4.     In merito alla contravvenzione si rileva come la RI 1 Sagl, come ogni altra persona giuridica, manca della capacità delittuosa in ambito contravvenzionale; di conseguenza quando un'infrazione è commessa nell'ambito di una persona giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito - o omesso di agire - nella loro qualità di organi.

                                 5.     Pertanto il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della sezione della circolazione di riprendere ex novo la procedura.

per questi motivi                 visti gli art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 17 maggio 2005 inoltrato dalla RI 1 Sagl, Lugano è accolto.

                                         § Di conseguenza è annullata la decisione n° 13257/407 del 13 maggio 2005 emessa dalla sezione della circolazione.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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