Incarto n. 30.2005.149 11777/403
Bellinzona 27 settembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 aprile 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n. 11777/403 del 29 aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 20 maggio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 29 aprile 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 400.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 4 marzo 2005 in territorio di Giubiasco:
“alla guida del veicolo TI __________ ometteva di fermarsi davanti ad un passaggio pedonale sul quale stava transitando un pedone. In seguito effettuava una manovra di sorpasso spostandosi a sinistra della linea di sicurezza”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 33 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCStr; 6 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 aprile 2005, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa per la prima infrazione;
che nelle osservazioni del 20 maggio 2005 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice “la più ampia facoltà di giudizio”;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che per l’art. 6 cpv. 1 ONC, il quale riprende il principio dell’art. 33 cpv. 1 LCStr, davanti ai passaggi pedonali senza regolazione del traffico, il conducente deve accordare la precedenza a ogni pedone che si trova già sul passaggio pedonale o che attende davanti ad esso e che visibilmente vuole attraversarlo;
che, giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; che sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (art. 34 cpv. 2 LCStr); è vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);
che l’insorgente sostiene che vi sia un erroneo accertamento dei fatti per quanto attiene alla prima infrazione indicata, mentre riconosce la seconda: “questo pedone trovandosi al centro della carreggiata, ha iniziato ad attraversare la corsia dove circolavo pochi metri prima del mio passaggio, siccome la distanza per concedere la precedenza a questo pedone era minima, ho effettuato una scansata a destra […] Inoltre giustifico la mia mancata precedenza al pedone, dal fatto che questo pedone si trovava nettamente fuori dalle strisce pedonali, con ciò vedendo il pedone fermo in mezzo alla strada, pochi metri prima dello scansamento, non ho accennato a frenare, proprio perché esso non godeva di alcuna precedenza di attraversare la mia corsia. Per la seconda infrazione (6.01), non ho niente da ribadire” (cfr. osservazioni del 31 marzo 2005);
che dal rapporto di contravvenzione del 22 marzo 2005 emerge che il multato ha “scansato un pedone che, nell’attraversare la carreggiata si trovava già sulla corsia dell’RI 1, senza concedergli la precedenza. Per poi, subito dopo, sorpassare una colonna di tre veicoli e un autopostale, circolando a sinistra di una linea di sicurezza (6.01)”;
che nel verbale d’interrogatorio del 22 marzo 2005, controfirmato dall’interessato, egli non nega di essere stato visto con il proprio motoveicolo: “scendere da Via Morobbia per poi immettersi su Via Monte Ceneri a Giubiasco. Giunto di fronte al Bar __________ scansare sulla destra un pedone che si trovava già sulla mia corsia di marcia, per poi, pochi metri dopo, sorpassare una colonna di tre autoveicoli ed un autopostale, circolando a sinistra di una linea di sicurezza (6.01)”;
che secondo l’agente denunciante “l’RI 1, quando il pedone stava per attraversare la strada, si trovava ad una distanza di circa 10 m dallo stesso. Per questo motivo poteva tranquillamente fermarsi, evitando la messa in pericolo del pedone scansandolo inutilmente sulla destra“ (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 13 aprile 2005);
che nell’evenienza concreta il ricorrente fa valere che il pedone stava attraversando fuori dal passaggio pedonale (cfr. ricorso), l’agente denunciante non ha precisato nulla in merito e dagli atti non emergono indizi che permettano di concludere che il pedone si trovasse sul passaggio pedonale all’uscita del percorso rotatorio tra Via Morobbia e Via Monte Ceneri; anzi dal verbale d’interrogatorio emerge che l’attraversamento è avvenuto davanti al bar __________ e di fronte a quest’ultimo non vi è un passaggio pedonale; al riguardo la tesi ricorsuale merita perciò accoglimento;
che, decadendo l’infrazione inerente al passaggio pedonale, si giustifica tutto ben ponderato di ridurre la multa a fr. 300.-, di adeguare gli oneri giudiziari di primo grado e di soprassedere alle tasse e spese dell’odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 n. 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.e alle spese di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).