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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.09.2005 30.2005.139

13 settembre 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·696 parole·~3 min·1

Riassunto

circolazione con veicolo avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti; trasferimento di un veicolo in riparazione ex art. 57 cpv. 4 ONC

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.139/AMM 9497/401

Bellinzona 13 settembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 18 aprile 2005 presentato da

RI 1 DI 1

contro

la decisione n. 9497/401 del 1° aprile 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 4 maggio 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 1° aprile 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “circolato con il veicolo TI __________ avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”; circostanza accertata dalla polizia cantonale il 17 febbraio 2005 a Camorino;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e spese in ragione di fr. 30.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 aprile 2005, nel quale postula l'annullamento della multa;

                                         che in uno scritto del 4 maggio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);

                                         che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere “circolato con il veicolo TI __________ avente 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 febbraio 2005 che precisa trattarsi degli pneumatici anteriori e di quello posteriore destro);

                                         che l'insorgente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si duole in sintesi di essersi limitato – nella sua qualità di dipendente di un garage – a trasferire una vettura in riparazione a norma dell’art. 57 cpv. 4 ONC;

                                         che in concreto nulla induce a dubitare di quanto addotto dal ricorrente (confermato altresì dal datore di lavoro in una dichiarazione 3 marzo 2005 agli atti); tant’è che la stessa Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

                                         che a ragione l’insorgente ritiene pertanto applicabile l’art. 57 cpv. 4 ONC, il quale autorizza il trasferimento di veicoli a motore in riparazione “qualora almeno il dispositivo di guida e i freni diano le necessarie garanzie di sicurezza, il veicolo sia provvisto della luce di fermata, le luci, durante la notte o per cattivo tempo corrispondano alle prescrizioni e il rumore non sia eccessivo”;

                                         che in simili evenienze, non ravvisandosi elementi di imputare qualsivoglia inosservanza al multato, s’impone in definitiva di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 57 cpv. 4 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 La segretaria: