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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.01.2004 30.2004.9

13 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·253 parole·~1 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.9/pg 35123/008

Bellinzona 13 gennaio 2004  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso __________ __________ 2004 presentato da

__________ _________ (rappresentata __________ __________)

contro  

la decisione __________ __________ 2003 emessa __________

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                            in fatto ed in diritto

                                 A.     L' __________ __________ 2004 __________ __________ -__________ ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ __________ 2003 con cui __________  le ha inflitto una multa di fr.50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-,  per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________ __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

                                 B.     Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il ____________________ 2003 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.

                                         Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.

                                 C.     Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,                visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso __________ __________ 2004 inoltrato da  _________  è irricevibile.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il cancelliere:

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