Incarto n. 30.2004.9/pg 35123/008
Bellinzona 13 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso __________ __________ 2004 presentato da
__________ _________ (rappresentata __________ __________)
contro
la decisione __________ __________ 2003 emessa __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. L' __________ __________ 2004 __________ __________ -__________ ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ __________ 2003 con cui __________ le ha inflitto una multa di fr.50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________ __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata alla ricorrente il ____________________ 2003 ; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso __________ __________ 2004 inoltrato da _________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: