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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.04.2005 30.2004.398

12 aprile 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·725 parole·~4 min·2

Riassunto

cittadino straniero sprovvisto del permesso di svolgere un'altra attività lavorativa

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.398/pg 04 1509/706

Bellinzona 12 aprile 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 10 dicembre 2004 presentato da

RI 1  

contro

la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 26 novembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 130.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per aver lavorato in qualità di impiegata di ufficio, dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004, a favore della __________ AG - __________ sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta attività.

                                         Fatti accertati in territorio di Canobbio.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce che era in attesa della cittadinanza Svizzera e che non ha ricevuto alcuna indicazione che doveva notificare il cambiamento alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l’art. 29 cpv. 1 OLS lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro.

                                         Le contravvenzioni al regolamento della legge di applicazione alla LDDS e alle disposizioni in materia di persone straniere sono perseguite dall’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi e immigrazione in applicazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS (cfr. art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

                                 3.     La ricorrente, residente a __________ (GR), era in possesso di un permesso di dimora che le consentiva di svolgere un’attività lucrativa nel Canton Ticino. Dalle sue dichiarazioni é emerso che dal 1° febbraio 2004 al 31 marzo 2004 ha lavorato come impiegata di ufficio senza disporre della relativa autorizzazione: infatti aveva unicamente il permesso di svolgere l’attività lucrativa in qualità di commessa di vendita (cfr. dichiarazione resa il 1° aprile 2004 nell’ambito della contravvenzione alle prescrizioni di polizia degli stranieri).

                                         Dal momento che anche il cambiamento di professione presso lo stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 25 RLaLPS-extra CE/AELS, é soggetto al rilascio del permesso la ricorrente ha commesso l’infrazione imputatale.

                                         La giustificazione addotta dalla ricorrente di non essere a conoscenza di dover disporre dell’autorizzazione non può venir accolta; infatti per costante giurisprudenza l’ignoranza della legge non é motivo di annullamento della sanzione pecuniaria inflittale.

                                 4.     Nulla muta al riguardo il fatto di aver ottenuto il 22 ottobre 2004, cioé parecchi mesi dopo l’episodio rimproveratole, la cittadinanza svizzera.

                                         Al momento dell’infrazione la ricorrente era ancora cittadina straniera con permesso di dimora e di conseguenza avrebbe dovuto chiedere la relativa autorizzazione per poter cambiare la sua attività professionale.

                                 5.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 29 cpv. 1 OLS, 45 RLaLPS-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 10 dicembre 2004 inoltrato da RI 1, __________ (GR) è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione n° __________ del 26 novembre 2004 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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