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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2005 30.2004.380

29 marzo 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·722 parole·~4 min·1

Riassunto

uso, allo scopo di scaricare rifiuti, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.380/pg 28132/205

Bellinzona 29 marzo 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 12 novembre 2004 presentato da

 RI 1  

contro

la decisione n__________ del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 novembre 2004 ha inflitto a  RI 1 una multa di fr. 20.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.

                                         Fatti accertati il 14 settembre 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis e 375 ter CPC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale  RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce di non aver parcheggiato ai sensi di legge, ma di essersi limitato a scaricare dei rifiuti nel vicino container.

                                 C.     La Sezione della circolazione si astiene dal formulare osservazioni.

considerato                     in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio di veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (art. 375 bis cpv. 1 CPC).

                                         Il giudice se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.- a fr. 500.- (art. 375 bis cpv.2).

                                         Ai sensi dell'art. 375 ter cpv. 1 CPC  la competenza di infliggere la multa a coloro che contravvengono al divieto intenzionalmente o per negligenza spetta al Dipartimento di polizia (ora Dipartimento delle Istituzioni).

                                         Per l'articolo 375 cpv. 2 CPC in caso di violazione del divieto affisso in loco, l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità designata.

                                 3.     Il ricorrente nel gravame sostiene di essersi fermato con la propria autovettura sul sedime in questione per due o tre minuti per scaricare dei rifiuti e depositarli nel vicino container, il cui accesso su suolo pubblico era ostruito a causa di lavori in corso.

                                 4.     Il parcheggio è definito dalla legge (art.19 cpv. 1 ONC) come la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare e scaricare merci.

                                         Secondo la giurisprudenza, la sosta di un veicolo durante un lasso di tempo di 10 minuti, senza che siano caricate o scaricate merci, eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di tali operazioni (cfr. TRAM, sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo).

                                 5.     Dalla documentazione agli atti si evince che il querelato si è limitato a far uso  dell’area vietata per pochi minuti allo scopo di eliminare dei rifiuti, tanto è vero che nell’evenienza concreta sua moglie non é nemmeno scesa dal veicolo; tali circostanze non sono state contestate dal denunciante (cfr. osservazioni del 13 ottobre 2004), il quale neppure indica con precisione la durata dello stazionamento del veicolo in oggetto sull’area di sua proprietà.

                                        Sulla scorta di queste considerazioni, non essendo ravvisabili elementi suscettibili di imputare al ricorrente l’infrazione rimproveratagli, la motivazione addotta dall'insorgente giustifica l’accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione emessa nei suoi confronti.

per questi motivi,                visti gli art. 375 bis e 375 ter CPC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 12 novembre 2004 inoltrato da  RI 1  è accolto.

                                  §     Di conseguenza é annullata la decisione n°__________ del 12 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

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