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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.04.2005 30.2004.379

5 aprile 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,069 parole·~5 min·2

Riassunto

velocità eccessiva in abitato, rilevata da agente appostato. Rumore eccessivo

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.379/AMM 28631/201

Bellinzona 5 aprile 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 22 novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 28631/201 del 19 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 7 dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 19 novembre 2004 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere circolato nell’abita­to di __________– il 5 ottobre 2004 verso le ore 17.00, alla guida del motoveicolo Honda CBR 600 F targato TI __________di sua proprietà – “a velocità inadeguata ed eccessiva (valutata dall’agente: circa 70 km/h) producendo pure rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 300.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 20.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 7 dicembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 n. 1 LCS; 4 cpv. 1 e 23 ONC – di avere circolato in abitato “a velocità inadeguata ed eccessiva (valutata dall’agente: circa 70 km/h) producendo pure rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore”;

                                         che la decisione impugnata fonda in particolare sui seguenti accertamenti di polizia (cfr. rapporto 14 ottobre 2004 dell’agente denunciante):

                                         “Martedì 05 ottobre 2004, di pattuglia sul territorio di __________, alle ore 16.58, transitando nel sottopassaggio FFS di Via __________ notavo sfrecciare, a velocità elevata, nell’intersezione con percorso rotatorio obbligato proveniente da Via __________ in direzione di Via __________ il motoveicolo di marca Honda CBR, targato TI __________.

                                         In uscita dall’intersezione sopraccitata il conducente, che riconoscevo nel signor RI 1, accelerava bruscamente per percorrere la Via __________, strada che mi permetto descrivere come un lungo rettilineo in zona abitata e notoriamente frequentata da bambini e ragazzi del paese, specialmente a quell’ora e spezzata unicamente da una dolce curva piegante a destra a velocità molto sostenuta e pericolosa.

                                         Sostengo di avere riconosciuto il conducente per i motivi seguenti:

·         sbucando dal sottopasso con il mio veicolo di servizio lo stesso sfrecciava a pochi metri dalla mia postazione

·         per motivi personali conosco il modello di motoveicolo in questione molto bene

·         i colori con cui è verniciato il mezzo meccanico sono particolari

·         il conducente portava un casco di protezione non integrale e quindi il viso era riconoscibilissimo

·         il conducente era stato in passato già redarguito dal sottoscritto

                                         [...] Stimavo la velocità con cui il conducente percorreva la Via __________ in 70 km/h in quanto da 10 anni mi occupo di controlli di velocità, prima nella polizia della Città di Lugano ed ora a __________. [...]”;

                                         che il ricorso si esaurisce nella seguente censura:

                                         “... i fatti avvenuti non mi riguardano, in quanto non sono stati commessi dal sottoscritto.

                                         Vi mando in allegato quanto contestato fino ad oggi, alla polizia di __________”;

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che in concreto non è dato di vedere in che modo l’agente denunciante – certo di avere riconosciuto il centauro, senza casco integrale, dal viso (rapporto citato, pag. 1 verso il basso) – possa ragionevolmente essersi confuso, né si intravedono ragioni che possano averlo indotto a dichiarare circostanze inveritiere o a dirsi sicuro di un fatto a lui dubbio;

                                         che nulla induce altresì a dubitare in sé delle affermazioni del medesimo agente, al beneficio di un’esperienza decennale nei controlli di velocità (rapporto citato, pag. 2 nel mezzo), riguardo a un’andatura del multato stimata in 70 km/h;

                                         che ciò posto, occorre nondimeno tener conto di una ragionevole tolleranza nella valutazione della velocità, la quale – nelle circostanze specifiche descritte nell’evocato rapporto – può essere prudenzialmente concretata nella deduzione dall’andatura stimata di un margine del 20%; donde una velocità punibile, nell'ipotesi più favorevole al multato, di 56 km/h;

                                         che contrariamente al parere dell’autorità di primo grado, gli accertamenti dell’agente non bastano per altro verso a ritenere – oltre ogni ragionevole dubbio – che le condizioni della strada, della circolazione o della visibilità imponessero al motociclista un’andatura inferiore ai 50 km/h prescritti;

                                         che invano si cercherebbe altresì nei rapporti di polizia del 14 e del 27 ottobre 2004 qualsivoglia precisazione o conferma di un “uso irrazionale del motore” menzionato nell’intimazione di contravvenzione del 27 ottobre 2004;

                                         che ciò posto, per il solo superamento in abitato della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b);

                                         che s’impone pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa in tale misura e di adeguare gli oneri di primo grado;

                                         che l’esito dell’impugnativa giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 120.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e a spese per fr. 20.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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