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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.03.2005 30.2004.371

11 marzo 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,502 parole·~8 min·2

Riassunto

moto ondoso eccessivo durante la navigazione

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.371/AMM 27451/208

Bellinzona 11 marzo 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 novembre 2004 presentato da

RI 1 (difeso dall’ DI 1)

contro

la decisione n. 27451/208 del 5 novembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 1° dicembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 5 novembre 2004, la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di essere approdato al pontile del __________ __________– il 13 giugno 2004 verso le ore 15.00, al timone della motonave __________ in servizio sul lago __________– “navigando in vicinanza della riva (circa 70/100 m) e parallelamente alla stessa, a velocità inadeguata per cui provocava un eccessivo moto ondoso”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 350.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 22 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa e l’abbandono del procedimento, con protesta di tasse, spese e ripetibili;

                                         che nelle osservazioni del 1° dicembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;

                                         che sulle prove offerte, nulla osta all’acquisizione dei documenti prodotti e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla Sezione della circolazione; non è il caso invece di disporre il sopralluogo e la perizia auspicati dall’insor­gente, il ricorso dovendo essere accolto – comunque sia – per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 22 cpv. 1 LNI, concretato dall’art. 5 ONI, il conduttore deve prendere ogni provvedimento precauzionale, dettato dall’obbligo generale di diligenza e dalla pratica nella condotta nautica, affinché nessuno sia messo in pericolo, nessun danno sia causato a beni di terzi, la navigazione non sia intralciata e l’ambiente non sia perturbato;

                                         che l’art. 53 cpv. 1 ONI vieta altresì ai battelli a motore – ad eccezione di quelli in servizio regolare che circolano secondo l’orario ufficiale – di circolare nella zona rivierasca interna a meno che vogliano approdare o partire, stazionare o attraversare passaggi stretti scegliendo la via più breve (lett. a) o di circolare a una velocità superiore a 10 km/h in prossimità delle rive (lett. b);

                                         che la medesima norma considera come zona rivierasca interna “lo specchio d’acqua che si estende fino a 150 m dalla riva”, e come zona rivierasca esterna “lo specchio d’acqua che si estende oltre la zona rivierasca interna fino a 300 m sia dalla riva, sia dalle zone di piante acquatiche situate davanti la stessa o dalle costruzioni erette nell’acqua” (art. 53 cpv. 1 ultima frase ONI);

                                         che i battelli delle imprese pubbliche di navigazione sono invece tenuti a “seguire una rotta, dalla quale non possono discostare senza motivo” (art. 42a prima frase ONI);

                                         che chiunque viola le norme di circolazione della LNI, delle convenzioni internazioni o degli atti esecutivi della Confederazione o dei Cantoni è punito con l’arresto o con la multa (art. 40 cpv. 1 LNI);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di essere approdato al pontile del __________ – il 13 giugno 2004 verso le ore 15.00, al timone della motonave __________ in servizio sul lago __________– “navigando in vicinanza della riva (circa 70/100 m) e parallelamente alla stessa, a velocità inadeguata per cui provocava un eccessivo moto ondoso”;

                                         che l'insorgente nega dal canto suo ogni addebito, sottolineando – in estrema sintesi – di avere navigato a una velocità adeguata (sicuramente inferiore ai 10 km/h: ricorso, punto 10.2 pag. 5 in fondo) e alla distanza dalla riva impostagli dalla rotta ufficiale di servizio (punto 12.5), così come di non avere provocato nessun moto ondoso eccessivo, dovuto tutt’al più alle avverse condizioni atmosferiche di quel giorno (vento con raffiche fino a 58 km/h: punti 4 e 14);

                                         che in concreto la decisione impugnata trae origine dalla seguente denuncia presentata da __________ alla polizia cantonale (verbale del 14 giugno 2004 allegato al rapporto di segnalazione del 2 agosto 2004):

                                         “In data 13 giugno 2004, mi trovavo presso la mia cascina a __________ per trascorrere una piacevole giornata.

                                         Preciso che detta abitazione si trova sulla sponda opposta del paese di __________ ed ad una distanza dal __________ di ca 400 metri.

                                         Purtroppo, quotidianamente i battelli di linea della __________, che vogliono attraccare al loro pontile del __________, transitano davanti alla mia abitazione sotto riva creando moto ondoso.

                                         Ieri in particolare, il battello delle ore 14:57, ‘__________, è transitato ad una distanza di ca 70 metri creando delle onde molto grosse.

                                         Da parte mia, conoscendo la problematica, al sopraggiungere dei battelli, allontano i miei figli dalla riva.

                                         Due anni fa, in un fatto analogo, una ragazza confederata che stava nuotando vicino a riva è stata buttata sulla riva dalle onde. In quell’occasione vi è stato un grosso spavento con qualche escoriazione.

                                         Dopo questo fatto, ne abbiamo discusso bonariamente con il direttore della __________ __________, il quale ha emanato una direttiva interna di prestare la massima attenzione.

                                         Sfortunatamente a distanza di due stagioni, la direttiva è stata già dimenticata.

                                         Vorrei segnalare che quando la barca della Polizia Lacuale è in navigazione nelle vicinanze, si vede chiaramente che la linea d’attracco come la velocità è idonea alle circostanze. […]”;

                                         che le dichiarazioni del denunciante sono state sostanzialmente confermate da __________ e __________ – presenti sul fondo del denunciante al momento del fatto – i quali hanno adombrato una velocità “inadeguata” del battello, ma senza precisazioni, e hanno fornito versioni discordanti sulla distanza del medesimo dalla riva (“ca 80/100 metri” il primo; “circa 60/70 metri” il secondo: verbali del 18 luglio e del 1° agosto 2004 allegati al rapporto citato);

                                         che il multato, dal canto suo, ha così descritto la dinamica dei fatti (cfr. il relativo verbale del 7 luglio 2004 allegato al rapporto citato):

                                         “In data 13 giugno 2004, verso le ore 1125, prendevo servizio sulla motonave ‘__________. Durante la giornata dovevo effettuare 5 giri del golfo di __________.

                                         Giunto nel pomeriggio, verso le ore 14:57, durante il terzo giro, raggiungevo il __________ di __________.

                                         Mi ricordo che poco prima dell’attracco, notavo sulla mia destra un’imbarca­zione bianca con all’interno due bambini piccoli con indossato il salvagente.

                                         Per tale motivo, ho prestato particolare attenzione rallentando ulteriormente la mia velocità.

                                         ADR: non mi risulta che abbia creato un moto ondoso oltre a quanto crea la motonave ‘__________normalmente, anche perché l’attracco al __________ è distante circa 100 metri e quindi le misure di sicurezza c’impongono una velocità minima per garantire quasi l’imprevedibile. Quindi da parte mia respingo fermamente la denuncia.

                                         Vorrei aggiungere anche che quella giornata vi era il vento irregolare da sud denominato ‘breva’ media-forte da poppa, quindi non potevo sempre tenere inserita la marcia poiché sarei andato troppo forte.

                                         Preciso che l’imbarcazione bianca citata in precedenza con a bordo i due bambini, ondeggiava già molto a causa del vento denominato ‘breva’ e da altre imbarcazioni da diporto che navigavano al largo.

                                         Per confermare la mia versione, faccio pure notare che alle ore 14:20, abbiamo avuto l’ordine dall’ufficio traffico di approdare al pontile ‘__________anziché ‘__________a causa del forte vento irregolare”;

                                         che dalle dichiarazioni del denunciante, del multato e dei testimoni, come pure dagli altri atti del fascicolo processuale, non è possibile evincere in alcun modo la velocità del battello, né risulta ch’esso stesse transitando a una distanza dalla riva inferiore o con un’angolazione diversa da quanto impostogli dalla rotta ufficiale di servizio;

                                         che nulla è dato altresì di sapere sull’intensità dell’evocato “moto ondoso” o sulle sue cause, non potendosi lontanamente escludere che il lamentato fenomeno sia stato provocato – ad esempio – dalle raffiche di vento attestate da __________ nel rapporto del 19 ottobre 2004 (allegato D al ricorso);

                                         che dall’istruttoria non emerge, in definitiva, alcun elemento suscettibile di ascrivere al multato una qualsivoglia inosservanza delle prescrizioni sulla navigazione enunciate nella decisione impugnata, la quale – in accoglimento del ricorso – deve perciò essere annullata;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr), ma non si giustifica di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado che ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

per questi motivi,                visti gli art. 22 cpv. 1 e 40 cpv. 1 LNI; 5, 42a e 53 cpv. 1 ONI; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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