Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2005 30.2004.342

10 febbraio 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,496 parole·~7 min·2

Riassunto

velocità eccessiva e rumore evitabile

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.342/KRM 26140/207

Bellinzona 10 febbraio 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Barbara Marelli in qualità di segretaria, per statuire sul ricorso 8 novembre 2004 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 22 ottobre 2004 n. 26140/207 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni del 17 novembre 2004 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 22 ottobre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-- e alle spese di fr. 30.--, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida della vettura TI __________ circolava nell’abitato di __________ a velocità inadeguata e pericolosa e produceva ripetutamente rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni”.

                                         Fatti accertati il 25 giugno 2004 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 33 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr enuncia, così come l’art. 4 cpv. 1 ONC, che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità.

                                         Per l’art. 33 ONC, che concreta il divieto di molestie sancito dall’art. 42 cpv. 1 LCStr, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 ha sanzionato l’interessato, come si è detto, per avere – nell’abitato di __________, il 25 giugno 2004 alle ore 23.30/24.00 – circolato con la vettura TI __________ a velocità inadeguata e pericolosa e prodotto ripetutamente rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni.

                                 4.     L’insorgente, “pur non contestando il possibile accadimento dei fatti in violazione alle norme di comportamento del codice stradale, […] nega recisamente di esserne stato l’autore ed esclude che sia a lui che agli altri occupanti dell’autovettura possa essere imputata la benché minima infrazione, potendo tutt’al più ipotizzare la commissione delle predette infrazioni da parte di altro utente della strada” (ricorso dell’8 novembre 2004 pagina 4, punto 1).

                                         Ed aggiunge “qualora la contraddittorietà delle risultanze probatorie non escluda con assoluta sicurezza la colpevolezza del ricorrente, tale incertezza probatoria non può che risolversi nella sua assoluzione in ragione del principio ‘in dubio pro reo’, non potendo l’Autorità maturare dall’insieme delle circostanze il solido convincimento che le infrazioni siano state effettivamente da lui commesse” (ricorso pagina 5, punto 2).

                                         “L’estraneità del ricorrente ai fatti emerge dalla loro cronologia. Egli ha infatti trascorso la serata del 25 giugno 2004, dalle ore 21.00 alle ore 23.45 senza soluzione di continuità, al snack bar __________ di __________ […] se ne deduce che l’autovettura protagonista alle ore 23.30 ed alle ore 23.55 delle infrazioni riferite nelle testimonianze a carico del ricorrente non era quella di quest’ultimo” (ricorso pagine 5 e 6, punto 4).

                                         Nelle precedenti osservazioni del 18 settembre 2004 il ricorrente ha sostenuto che “da un sopralluogo effettuato con il mio consulente, sono risultati i seguenti fatti: Dal Ristorante __________ la strada cantonale non è visibile. Dall’entrata del bar __________ Via __________ non è visibile, e la visuale sulla strada cantonale è parzialmente disturbata da un muro e una siepe. Percorrendo Via __________ e le altre vie all’interno dell’abitato sono visibili un’infinità di segni lasciati sulla strada da partenze a tutto gas, brusche frenate e sbandamenti dovuti ad una guida sportiva. Anche la strada cantonale che porta dal bar __________ alla rotonda per __________ e tutta la zona intorno al locale è piena di segni come quelli fotografati dal sig. __________”.

                                 5.     Nel rapporto di contro-osservazioni del 20 luglio 2004, sul quale l’insorgente ha avuto occasione di esprimersi, l’agente denunciante ha precisato che “in luogo, ora e data di cui sopra veniva fermato il conducente della vettura menzionata a margine in quanto lo stesso ha effettuato diverse infrazioni della circolazione. Verso le 23.30 venivamo informati dal gerente del Ristorante __________ sito in via __________ a __________ che una vettura di colore “grigio” e di marca __________ con i primi tre numeri _________ , stava creando rumore molesto per sgommate e frenate di traverso sulla Cantonale e su via __________. Mentre che da __________ ci si stava portando a __________ per controllare la situazione il responsabile della sicurezza del Bar __________ ci segnalava la stessa vettura con il numero di targa completo __________ che effettuava le medesime infrazioni. Si fa notare che eravamo in pattuglia io ed il collega di __________ [recte __________] vedi rapporto notturno (allegato). Giunti all’intersezione Cantonale/__________, si notava la vettura segnalata ed in seguito fermata in __________ inizio Comune di __________. Quindi lo scritto dello RI 1 e dei suoi testimoni compagni di viaggio sono inveritiere perché fermato e intimato la contravvenzione negli orari come scritto sulla PO”.

                                         Infine, in un ultimo rapporto di contro-osservazioni del 24 agosto 2004, l’agente denunciante ha puntualizzato “per quanto concerne le strisce di gomme lasciate sull’asfalto in precedenza non c’erano in quanto ho iniziato il servizio notturno alle ore 18.00 e dai controlli effettuati in quella zona non risultavano. Posso confermare anche che il giorno dopo diversi abitanti delle case della zona __________ mi hanno contattato per avvisarmi che una vettura di colore grigio con i primi tre numeri di targa corrispondenti a quella dello RI 1 creava rumori di frenate e di partenze a pieno gas ai medesimi orari […]”.

                                 6.     A giusta ragione il ricorrente precisa che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Tuttavia l’insorgente non evoca, nel prolisso ricorso e nelle osservazioni, alcuna circostanza in grado d’inficiare gli accertamenti di polizia, nè giustifica validamente il fatto per cui più testimoni abbiano individuato nella sua vettura quella che ha commesso le suddette infrazioni, proprio nel momento in cui, secondo la versione del multato e dei suoi amici, gli stessi si sarebbero trovati altrove.

                                         Non giova inoltre all’insorgente rilevare difficili condizioni di visibilità dovute all’oscurità e ad eventuali impedimenti visivi (dislivello, muro e siepe) per screditare le indicazioni dei testimoni oculari, le quali, per contro, risultano essere estremamente precise e concordanti, nonostante i discutibili ostacoli.

                                         È altrettanto irrilevante la contestazione del multato, secondo cui sia Via __________ che la strada Cantonale presenterebbero un’infinità di segni di pneumatici simili a quelli attribuitigli e fotografati dalla Polizia, non essendo supportata da riscontri probatori ed essendo anzi in antitesi con la dichiarazione dell’agente denunciante secondo cui tali strisce di gomma alle 18.00 non risultavano.

                                         Non apporta infine alcuna utilità l’invocare la carenza di una perizia tecnica in merito alle tracce di frenata e la conseguente violazione del diritto di controprova, ove si consideri come l’accertamento di un reato si possa effettuare anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo.

                                         Alla luce di quanto sopra, nulla induce nella specie a dubitare delle affermazioni dell’agente denunciante, il quale non aveva del resto nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio d’incorrere in sanzioni amministrative o penali. Ciò comunque nel pieno rispetto del principio “in dubio pro reo” che, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, non può qui trovare applicazione e senza che sia necessario, viste le palesi emergenze istruttorie, disporre le prove auspicate dall’interessato.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. art. 32 cpv. 1, 42 cpv.1 e 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1 e 33 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2004.342 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.02.2005 30.2004.342 — Swissrulings