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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.12.2004 30.2004.259

27 dicembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·756 parole·~4 min·1

Riassunto

messa in circolazione di veicolo con due copertoni lisci

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.259/AMM 20221/208

Bellinzona 27 dicembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 agosto 2004 presentato da

 RI 1   (rappresentato da RA 1 )

contro

la decisione n. 20221/208 del 20 agosto 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;

viste                                  le osservazioni del 14 settembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 20 agosto 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per avere messo in circolazione, il 17 luglio 2004 in territorio di Locarno, “il veicolo __________con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 29 agosto 2004, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 14 settembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);

                                         che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);

                                         che per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere "messo in circolazione il veicolo __________con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti" (decisione impugnata; cfr. anche il rapporto di contravvenzione del 18 luglio 2004);

                                         che l’insorgente non nega di essere detentore dell’automobile in rassegna, né contesta lo stato difettoso degli pneumatici;

                                         che a suo avviso, non si può tuttavia “parlare di intenzionalità tanto meno di negligenza” (ricorso, punto 4), giacché il veicolo “era parcheggiato da diverse settimane in via __________ a Locarno” (punto 1) ed egli “si trovava in stato di arresto presso le pretoriali di Bellinzona e quindi impossibilitato a cambiare i copertoni del proprio veicolo” (punto 2);

                                         che l'accertamento del reato con il veicolo “parcheggiato da diverse settimane” e in assenza dell’interessato, contrariamente al suo parere, non consente in concreto di sovvertire la decisione impugnata: non è dato infatti di vedere come l'automobile sia potuta giungere in loco senza aver circolato nel suo stato difettoso, né l'interessato pretende – per avventura – che essa vi sia stata condotta altrimenti;

                                         che la possibile regolarizzazione successiva del veicolo (ricorso, punto 2 seconda frase) non basta altresì – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente dalla pena, e ciò a prescindere dal fatto ch'egli avesse "sempre mantenuto in buono stato la sua autovettura” (ricorso, loc. cit.);

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

 .  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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