Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.11.2004 30.2004.230

10 novembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,614 parole·~8 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.230/ 16909/207

Bellinzona 10 novembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 agosto 2004 presentato da

RI1, difeso da: DI1

contro

la decisione 16 luglio 2004 n.16909/207 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni del 12 agosto 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisione del 16 luglio 2004, ha inflitto a __________ una multa di fr. 300.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida della vettura __________ effettuava un cambio di corsia in preselezione oltrepassando la linea di sicurezza e creando pericolo ad un motociclista sopraggiungente da tergo".

                                        Fatti accertati il 10 maggio 2004 in territorio di Breganzona.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Contesta la versione dei fatti fornita dal motociclista in quanto manifestamente in contrasto con la realtà degli accadimenti.

                                         Rileva che le affermazioni del signor __________ vanno trattate alla pari di una segnalazione di un cittadino personalmente coinvolto in un diverbio con un utente della strada e non, come erroneamente fatto nella risoluzione impugnata, alla stregua di un rapporto di contravvenzione steso da un agente di polizia in regolare servizio.

                                         Conferma integralmente la sua versione dei fatti contenuta nelle osservazioni 26 maggio 2004 spiegando che all'uscita dell'autostrada all'altezza di Breganzona, nell'effettuare la preselezione verso sinistra che gli avrebbe permesso di imboccare via Lepori in territorio di Massagno, non ha ostacolato alcun utente della strada. Sostiene di avere debitamente segnalato la manovra di spostamento laterale con l'indicatore di direzione e che la brusca frenata del denunciante è da ricondurre ad una sua velocità inadeguata. Nessuno gli ha pertanto "tagliato la strada". La totale infondatezza e tendenziosità della sua versione dei fatti è dimostrata dagli epiteti e minacce, proferite nei confronti del ricorrente.

                                         Chiede che, viste le manifeste incongruenze e contraddizioni nella versione resa dal denunciante, oltre al comportamento ostile e diffamatorio assunto nei suoi confronti, il giudice proceda all'audizione del ricorrente in contraddittorio con il denunciante.

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 12 agosto 2004 si astiene dal formulare osservazioni lasciando al giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto:

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         La documentazione prodotta dal ricorrente può essere acquisita agli atti e pacifico risulta essere il richiamo dell'incarto della Sezione della circolazione; non si ritiene per contro necessario procedere ai completamenti istruttori postulati dal ricorrente - non meglio precisati testi e audizione del ricorrente in contraddittorio con il denunciante - in quanto non suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio.

                                 2.     Secondo l'art. 34 LCStr sulle strade dove sono tracciate le linee di sicurezza, i veicoli devono sempre circolare alla destra di queste linee (cpv. 2); il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia all'altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (cpv. 3). È inoltre vietato ai veicoli di oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie di sicurezza o di passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     Nella situazione qui in esame il ricorrente contesta la versione data dal denunciante.

                                         È pacifico che al momento dei fatti quest'ultimo pur essendo un agente della Polizia cantonale si trovava fuori servizio.

                                         Questa circostanza è tuttavia ininfluente per la valutazione della fattispecie, le dichiarazioni del centauro essendo trattate alla pari di una denuncia inoltrata da ogni altro utente della strada. La constatazione di un'infrazione non deve infatti avvenire necessariamente da parte di un agente di polizia, le cui dichiarazioni, per altro, non godono in nessun caso di una presunzione di veridicità e fedefacenza.

                                 4.     Sin dalle prime osservazioni 24 maggio 2004 il ricorrente sostiene di non aver messo in pericolo altri utenti della strada, circostanza che conferma anche nelle seconde osservazioni 25 giugno 2004 e nel ricorso in esame. Ritiene di non aver commesso alcuna manovra pericolosa.

                                         Non nega peraltro di aver effettuato una preselezione in terza corsia verso Massagno. Durante questa manovra, egli afferma di non aver tuttavia ostacolato alcun utente della strada.

                                         L'obbligo imposto dalla legge per chi vuole cambiare corsia di badare agli utenti che seguono in modo da non ostacolare la loro marcia include un controllo della situazione del traffico dietro la propria vettura, mediante gli appositi specchietti e mediante un controllo del cosiddetto "punto morto laterale". Il fatto che il ricorrente non si sia reso conto di aver creato un pericolo per un altro utente della strada è da ricollegare al fatto che egli non ha diligentemente controllato il traffico che giungeva alle sue spalle. Non è infatti sufficiente segnalare le proprie manovre e spostamenti come egli asserisce di aver correttamente fatto: la segnalazione necessita appunto di una verifica preliminare.

                                         La mancanza di un controllo si evince dalle dichiarazioni dell'insorgente stesso, il quale si limita a sostenere di aver effettuato lo spostamento dopo aver regolarmente segnalato la manovra con l'indicatore di direzione, ma mai afferma di avere controllato negli specchietti e avere notato il sopraggiungere del motociclista (vista la lunghezza rilevante della preselezione egli doveva essere visibile). Il ricorrente per giustificare la sua dimenticanza e il mancato rilevamento del motociclista ipotizza per contro un'inadeguata velocità del centauro, che tuttavia, anche qualora fosse provata (in realtà non vi è alcun riscontro in merito), non sarebbe idonea a sopprimere o modificare i suoi doveri di verifica del traffico che segue.

                                         Nel rapporto di contravvenzione 5 giugno 2004 il signor __________ descrive in maniera molto precisa lo svolgimento dei fatti. Dichiara che l'improvviso cambio di corsia effettuato dal ricorrente lo ha costretto a compiere una brusca frenata finita, visto il poco spazio a disposizione, sull'isolotto sul quale è eretto l'impianto semaforico. Aggiunge che è possibile che il ricorrente non si sia accorto di avergli tagliato la strada.

                                         Questo conferma che il ricorrente non ha prestato la dovuta attenzione al traffico dietro il suo veicolo prima di effettuare il cambio di corsia.

                                         L'infrazione di aver effettuato un cambio di corsia in preselezione senza badare ai veicoli che seguono, creando pericolo ad un motociclista sopraggiungente da tergo, è dunque data.

                                 5.     Resta da verificare se il ricorrente, effettuando il cambio di corsia in preselezione abbia anche oltrepassato la linea di sicurezza demarcata sul campo stradale.

                                         Anche su questo fatto le versioni delle due parti divergono. Il ricorrente sostiene, nelle sue osservazioni 26 maggio 2004, di aver regolarmente percorso la rotonda all'uscita dell'autostrada e di essersi immesso su via Bioggio, effettuando la preselezione verso sinistra (percorrendo la terza corsia) per poi immettersi (dopo il semaforo) su via Lepori (in territorio di Massagno). Nelle sue seconde osservazioni 25 giugno 2004 precisa di aver effettuato la preselezione in terza corsia verso Massagno subito dopo la rotonda e di aver regolarmente segnalato con i lampeggianti i vari cambiamenti di direzione.

                                         Al contrario il signor __________ sostiene che il cambio di corsia in preselezione è avvenuto a circa 15 metri dalla linea d'arresto del semaforo. A quell'altezza risulta essere demarcata sul sedime stradale una linea di sicurezza.                                        Vista la divergenza fra le due versioni, entrambe plausibili, risulta impossibile stabilire con precisione il punto dove questo cambio di corsia è avvenuto.

                                         Si ritiene pertanto corretto, data l'impossibilità per questo giudice di raggiungere il pieno convincimento che quest'infrazione sia realmente avvenuta, prescindere, in applicazione del principio legale "in dubio pro reo", dall'infliggere la relativa pena.

                                 6.     La circostanza asserita dal ricorrente che anche il denunciante avrebbe infranto le norme della circolazione posteggiando dopo i fatti la motocicletta in zona vietata, oltre a non essere provata, è ininfluente per il giudizio, perché in ambito penale ognuno risponde per le proprie colpe.

                                 7.     In conclusione, il ricorrente è pertanto autore colpevole di aver effettuato un cambio di corsia in preselezione in violazione all'art. 34 cpv. 3 LCStr, creando pericolo ad un motociclista sopraggiungente da tergo.

                                         Vista l'applicazione del principio in dubio pro reo per l'infrazione riguardante il superamento della linea di sicurezza la multa può essere ridotta a fr. 200.-.

                                         Il ricorso va dunque accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza.

                                        Con questo esito non si può prescindere dal prelevare oneri di giudizio, benché ridotti.

per questi motivi                 visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

.

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ è inflitta una multa di fr. 200.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

    __________;

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2004.230 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.11.2004 30.2004.230 — Swissrulings