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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.09.2004 30.2004.216

17 settembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,270 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.216/AMM 15149/209

Bellinzona 17 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con ________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 16 luglio 2004 presentato da

___________  

contro

la decisione n. 15149/209 del 2 luglio 2004 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni del 2 agosto 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 2 luglio 2004, ha inflitto a ______ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il 16 aprile 2004 in territorio di Giubiasco:

                                         "alla guida della vettura _______ s'immetteva nel flusso della circolazione collidendo con un autofurgone circolante sulla pubblica via";

                                         che ________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 16 luglio 2004 nel quale chiede l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 2 agosto 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che sulle prove offerte, pacifico risulta essere il richiamo dalla Sezione della circolazione dell'incarto inerente all'attuale procedimento;

                                         che non è il caso invece di disporre l'auspicato sopralluogo, giacché non è dato di vedere in che modo tale complemento istruttorio sia suscettibile recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;

                                         che altrettanto dicasi della postulata audizione testimoniale di ___________ al fine di "confermare che al momento della collisione il ricorrente era fermo sulla parte sinistra di via _____" (ricorso, pag. 3 in fondo), ove solo si considerino le contrarie ammissioni dello stesso multato davanti alla polizia: "circolavo a passo d'uomo, improvvisamente ho sentito un urto e mi sono fermato" (verbale del 16 aprile 2004 allegato al rapporto di constatazione, pag. 1 nel mezzo);

                                         che ciò premesso, nulla osta all'emanazione della sentenza;

                                         che l'art. 36 cpv. 4 LCS impone al conducente in procinto di entrare nella circolazione di non ostacolare gli altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;

                                         che tale norma è concretata dall'art. 15 cpv. 3 ONC, stando al quale chi s'immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un'autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade (prima frase); se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi e, se necessario, chiedere a terzi di controllare la manovra (seconda frase);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi immesso nel flusso della circolazione alla guida della propria automobile, collidendo con un autofurgone circolante sulla pubblica via;

                                         che la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla polizia cantonale (v. rapporto di constatazione del 26 aprile 2004, pag. 4):

                                         "Il protagonista _____ transitava su via ______ in direzione di via_____, il protagonista ________ usciva da una stradina privata laterale a via _______ anch'esso intenzionato a raggiungere via_____. L'incidente è avvenuto all'intersezione tra via _____ e la stradina laterale privata. Il protagonista ______ giungeva da sinistra rispetto alla direzione di marcia del protagonista____.

                                         L'urto è avvenuto tra la parte anteriore destra del veicolo ____ e la parte laterale sinistra del veicolo _____";

                                         che il ricorrente ritiene invece di non avere commesso alcuna infrazione;

                                         lamenta in sostanza come l'incidente non sia da ascrivere a una propria

                                         manovra irregolare (egli era "fermo sulla parte sinistra della via ______ in quanto voleva ulteriormente verificare l'eventuale sopraggiungere di autovetture prima di avviarsi definitivamente in direzione Via_____: ricorso, pag. 3 a metà), bensì al comportamento dell'altro protagonista, reo a suo dire di avere tentato un sorpasso azzardato sulla destra senza "accertare le intenzioni del [multato] in sosta sulla parte sinistra della via _______" e di non avere pertanto "rispettato le norme generali della circolazione stradale" che gli imponevano di "rallentare, se necessario sino a fermarsi, ed eseguire il sorpasso a destra solo quando le intenzioni del ____ erano perfettamente chiare" (ricorso, pag. 4 in fondo);

                                         che non giova tuttavia all'insorgente evocare colpe di terzi, giacché in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa;

                                         che un'eventuale disattenzione o errata reazione dell'altro protagonista non esimevano in altre parole il ricorrente dall'obbligo di rispettare – dal canto suo – i doveri sanciti dalle predette disposizioni legali, segnatamente di concedere la precedenza e di non ostacolare la marcia di chi ne ha diritto;

                                         che al riguardo il multato adduceva invero davanti alla polizia di aver "guardato sia a sinistra che a destra e non [avere] notato nessun veicolo sopraggiungere" (verbale citato, loc. cit.);

                                         che tale affermazione non sembra però trovare conferma nelle osservazioni del 7 giugno 2004 o nel ricorso, in cui l'interessato modifica come detto la versione iniziale sottolineando di essersi fermato "sulla parte sinistra della via _______ in quanto voleva ulteriormente verificare l'eventuale sopraggiungere di autovetture prima di avviarsi definitivamente in direzione Via _______" (ricorso, pag. 3 a metà);

                                         che non si vede del resto come l'insorgente abbia potuto non scorgere per tempo il veicolo prioritario – cui nel ricorso nemmeno più si rimprovera la velocità inadeguata adombrata davanti alla polizia (verbale citato, pag. 1 in basso; circostanza per altro incompatibile con le brevi tracce di frenata di cui all'allegato 3 al rapporto di polizia) – in un tratto di strada che garantisce una visuale di "circa cinquanta metri" (verbale citato, pag. 1 in basso e pag. 2 in alto);

                                         che di ciò dà atto – indirettamente – lo stesso multato nelle osservazioni del 7 giugno 2004, laddove si duole di come l'altro protagonista "parrebbe avere avuto tutto il tempo necessario per scorgere il veicolo______, rallentare e consentire al medesimo di proseguire …" (pag. 2 a metà; cfr. anche ricorso, pag. 4 in fondo);

                                         che ciò posto, se l'insorgente avesse prestato la debita attenzione al traffico prioritario, egli avrebbe senz'altro potuto notare a sua volta il sopraggiungere dell'autofurgone, fermarsi per tempo ed evitare – in ultima analisi – il sinistro;

                                         che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver esaminato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione;

                                         che la multa inflitta, per finire, risulta proporzionata alla gravità della trasgressione, suscettibile di mettere a repentaglio la sicurezza del traffico e l'incolumità delle persone coinvolte; essa è inoltre rettamente commisurata alla colpa dell'insorgente e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 36 cpv. 4 e 90 n. 1 LCS; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).