Incarto n. 30.2004.208/AMM 15445/206
Bellinzona 13 settembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con ______ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 5 luglio 2004 presentato da
_______________
contro
la decisione n. 15445/206 del 2 luglio 2004 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni del 16 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 2 luglio 2004, ha inflitto a ________ una multa di fr. 100.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 2 aprile 2004 in territorio di Ponte Tresa:
"alla guida del veicolo _______ non osservava il segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni'. […] nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 18 cpv. 1 OSS;
che _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 luglio 2004 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 16 luglio 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "Divieto generale di circolazione nelle due direzioni" indica che, per principio, la circolazione è vietata nei due sensi a tutti i veicoli (art. 18 cpv. 1 OSS);
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);
che per l'inosservanza di un divieto generale di circolazione giusta gli art. 27 cpv. 1 LCS e 18 cpv. 1 OSS, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 304.1);
che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come si è detto, di non avere osservato, alla guida del veicolo ________ , "il segnale 'divieto generale di circolazione nelle due direzioni", soggiungendo come "nei termini di legge assegnati non sono state presentate osservazioni";
che l'insorgente non nega di per sé la fattispecie ravvisata dall'autorità di primo grado, il ricorso esaurendosi nelle seguenti argomentazioni:
"Osservazioni sui fatti avvenuti 02-04-04 noi ci trovammo dalla signora_________, per un incarico appalto per_______.
Noi tale giorno abbiamo fatto osservazione alla signora, che ce stato detto che parlava lei con la polizia comunale di ponte Tresa, per la multa che abbiamo trovato sul nostro veicolo. Per questo motivo, non ci siamo più occupati di fare osservazione all'ufficio competente";
che riguardo alle mancate osservazioni, il fatto che la committente abbia "detto che parlava lei con la polizia comunale di ponte Tresa" non esimeva certo il ricorrente, intenzionato a far valere le proprie ragioni, dal dovere di prendere egli stesso posizione sulla contravvenzione intimatagli;
che nel merito, l'esigenza di svolgere un non meglio precisato "incarico appalto per ______" presso la "signora _________ a ponte Tresa" non giustifica lontanamente la trasgressione di un divieto generale di circolazione, né dal fascicolo processuale emergono elementi che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata;
che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'interessato una multa di fr. 100.–, pari a quella sancita dal predetto elenco sulle multe disciplinari, con i relativi oneri processuali;
che il ricorso va di conseguenza respinto, seguito dalle spese di giustizia;
che data la particolarità del caso concreto, si giustifica invece di rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tasse dell'odierno giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 18 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano tasse dell'attuale sentenza. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).