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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.09.2004 30.2004.207

22 settembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,146 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.207/ 14234/201

Bellinzona 22 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 luglio 2004 presentato da

__________,

contro

la decisione 18 giugno 2004 n. 14234/201 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 16 luglio 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 18 giugno 2004 ha inflitto a __________ una multa di fr. 250.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr. 20.--, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida del veicolo __________ non osservava un segnale luminoso".

                                         Fatti accertati il 18 febbraio 2004 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale, __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene che la Polizia di Lugano ha commesso diverse irregolarità. Egli afferma di aver ricevuto, il 1° aprile 2004, una notifica di infrazione commessa il 18 febbraio 2004, nella quale gli veniva rimproverato di non aver risposto ad una precedente comunicazione, che tuttavia non gli sarebbe mai stata notificata.

                                         Sostiene inoltre che il semaforo di via Trevano è una trappola in quanto un pedone che vuole attraversare la strada, pigiando il pulsante del semaforo, abbrevia involontariamente la durata del giallo del semaforo, accelerando così il passaggio dal verde al rosso. Afferma che usualmente gli automobilisti "hanno a disposizione una durata del giallo "normale" tranne quelli che "vittime" dei pedoni vengono privati di almeno 20 secondi". Infine aggiunge che tre secondi prima dello scatto della fotografia si trovava in una posizione che già gli impediva di vedere il semaforo passare al rosso, trovandosi lo stesso ad un'altezza di metri 3,20 dal suolo.

                                 C.     La  Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 16 luglio 2004 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L'art. 27 cpv. 1 LCS enuncia che l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

                                         La relativa ordinanza sulla segnaletica stradale precisa, all'art. 68 cpv. 1 e 4, che la luce rossa significa "fermata", mentre quella gialla se segue alla luce verde comporta l'obbligo di fermata per i veicoli che possono fermarsi ancora prima dell'intersezione.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni d'esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCS).

                                 3.     Nella situazione qui in esame risulta che il ricorrente non ha rispettato il segnale luminoso rosso del semaforo, omettendo di fermare il proprio veicolo. Fatto comprovato dalla documentazione fotografica agli atti. Da quest'ultima si evince infatti che il veicolo ha superato la linea d'arresto ben 3 secondi dopo che il semaforo aveva commutato la luce dal giallo al rosso. Il veicolo circolava in quel momento ad una velocità di 29 km/h.

                                         Nella fattispecie il ricorrente sostiene che tre secondi prima del suo passaggio, vista la posizione in cui si trovava, era per lui impossibile vedere la commutazione del semaforo sul rosso.

                                         Questa tesi non può essere in nessun caso liberatoria in quanto l'obbligo di fermata non sussiste esclusivamente per la luce rossa, bensì anche per quella gialla allorquando apparendo, concede ancora la possibilità tecnica e oggettiva all'automobilista di arrestare il proprio veicolo.

                                         Orbene, il ricorrente circolando ad una velocità di 29 km/h in 3 secondi ha percorso la distanza di ca. 24 metri. Questo significa che ha percorso ca. 24 metri con il segnale luminoso già commutato sul rosso. Egli, ritenuto che a quella velocità lo spazio di arresto è di m 16 ca., aveva dunque a disposizione tutto il tempo necessario per arrestare il veicolo quando la luce era ancora gialla, indipendentemente dalla durata di quest'ultima.

                                         Sono quindi prive di qualsivoglia rilevanza le censure del ricorrente in merito alla possibilità, tutta da dimostrare, per i pedoni che intendono attraversare la strada laterale di accorciare la durata della luce gialla per chi svolta a destra. Infatti, al di là della circostanza che la durata del giallo permette sempre l'arresto a chi circola entro i limiti consentiti in loco, in concreto l'insorgente è transitato quando il semaforo aveva commutato sul rosso da lungo tempo, creando così un pericolo per la circolazione stradale (dopo così tanto tempo, se ci fossero stati dei pedoni sulla strada laterale - in casu sulla fotografia non se ne vedono - il loro semaforo avrebbe già commutato sul verde, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare).

                                         Completamente destituita di fondamento pure l'affermazione per cui a 25 metri di distanza non sia possibile vedere la luce di un segnale posto all'altezza di m 3,20.

                                         Il ricorrente è pertanto autore colpevole dell'infrazione che gli viene rimproverata.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 4.     Il ricorrente sostiene altresì di non aver ricevuto l'intimazione dell'infrazione commessa. Agli atti non vi è la prova che la notifica della contravvenzione in procedura disciplinare sia realmente avvenuta. Ciò ha di per sé precluso la possibilità al ricorrente di saldare l'ammontare della multa inflitta nei termini legali prescritti da quella procedura, in casu entro il 24 marzo 2004.

                                         Egli non è tuttavia stato indotto a ricorrere solo per questa mancanza, ma principalmente perché contesta l'infrazione come tale. Nulla induce dunque a ritenere che l'insorgente avrebbe pagato la multa se fosse stato messo nella condizione di farlo a norma della LMD. La decisione impugnata merita pertanto conferma anche per quanto è degli oneri di giustizia.

                                 5.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tasse e spese.

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCS; 68 cpv. 1 OSS e 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 5 luglio 2004 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino, __________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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