Incarto n. 30.2004.20/pg 29418/008
Bellinzona 28 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 22 gennaio 2004 presentato da
__________ _________, _________
contro
la decisione 10 ottobre 2003 emessa da __________
letti ed esaminati gli atti;
considerato, in fatto ed in diritto
A. Con ricorso 22 gennaio 2004, ma inoltrato il 24 gennaio 2004, __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione 10 ottobre 2003 con cui ___________ gli ha inflitto una multa di fr. 250.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per aver circolato con il veicolo __________ superando da 11 a 15 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di 50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni tecniche. Velocità punibile 65 km/h.
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata intimata al ricorrente il 10 ottobre 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente .
Pertanto il ricorso - come del resto rileva l'insorgente medesimo - è manifestamente tardivo e deve essere dichiarato irricevibile.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 22 gennaio 2004 inoltrato da __________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il cancelliere: