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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.09.2004 30.2004.171

7 settembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·722 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.171/KRM 12516/209

Bellinzona 7 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 25 maggio 2004 presentato da

_______

contro

la decisione 21 maggio 2004 n. 12516/209 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni 14 giugno 2004 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     _CRTE1 con decisione 21 maggio 2004 ha inflitto a _______ una multa di fr. 430.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida dell'autovettura _________ha circolato nell'abitato di ______ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti.

                                         Velocità accertata con apparecchio radar: 76 km/h.

                                         Velocità punibile dedotta la tolleranza: 71 km/h.

                                         Fatti accertati il 17 marzo 2004 in territorio di________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale _______ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene che la multa inflitta non tiene debitamente conto delle sue condizioni di salute. Egli infatti sarebbe stato costretto a rientrare velocemente a domicilio a causa di forte nausea e giramenti di testa dovuti a chemioterapia alla quale si stava sottoponendo mediante "biberon" attaccato al corpo.

                                         Chiede di conseguenza una "giustificata comprensiva decisione", senza precisare meglio cosa intenda con questa definizione.

                                 C.     La Sezione della circolazione lascia a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 4a cpv. 1 lett. a ONC la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere 50 km/h nelle località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono favorevoli.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     L'insorgente non contesta l'infrazione, ma cerca di giustificarla con il suo stato di salute.

                                         L'argomentazione sviluppata non è tuttavia tale da sminuire la sua colpa, anzi.

                                         Il fatto di non sentirsi bene (nausea, giramenti di testa) non permette di sottrarsi all'obbligo di rispettare le regole della circolazione stradale, in particolare non consente di mettere in pericolo gli altri utenti della strada con una velocità eccessiva.

                                         V'è piuttosto da chiedersi se le condizioni di salute del ricorrente non lo rendessero inidoneo alla guida e se egli non debba anche essere punito per avere condotto un veicolo a motore in tale situazione. Egli sapeva di essere in terapia e che il trattamento era forte e atto a creare scompensi psico-fisici. In tali condizioni non avrebbe mai dovuto mettersi al volante.

                                         Ma avendolo comunque fatto, avrebbe dovuto fermarsi e chiamare aiuto non appena si era reso conto che vi erano problemi.

                                         Del tutto scorretto per contro accelerare l'andatura sino a superare di 21 km/h la velocità massima consentita nell'abitato, ossia commettere un'infrazione non più lieve, ma di media gravità secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il quale fissa a 25 km/h di eccesso il limite per l'infrazione grave all'interno delle località.

                                 4.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 25 maggio 2004 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50..- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  _______

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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