Incarto n. 30.2004.169/pg 11466/207 11467/202
Bellinzona 2 settembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere ____ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 19 maggio 2004 presentato da
__________
contro
le decisioni 7 maggio 2004 emesse d _CRTE1
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. _CRTE1 con due decisioni del 7 maggio 2004 ha inflitto a __________ due multe di fr. 50.- ciascuna, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo__________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace".
Fatti accertati il 29 marzo e il 2 aprile 2004 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375 bis e ter CPC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce, pur ammettendo di aver posteggiato in zona privata contrassegnata da divieto, di non aver creato disturbo alcuno e che andando come disoccupata in cerca di impiego a volte "si possono creare situazioni che mettono seriamente a disagio".
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Si rileva preliminarmente come nel gravame la ricorrente riconosce di aver commesso le infrazioni imputatele dal momento che ammette di aver fatto uso in entrambe le occasioni di un posteggio debitamente segnalato come privato.
3. Le giustificazioni, peraltro non accettate dal denunciante, addotte dall'insorgente secondo cui alla sera tali parcheggi non vengono utilizzati dai clienti degli uffici, con la conseguenza che l'averne fatto uso non avrebbe arrecato alcun disturbo, nulla mutano alla fattispecie; infatti la ricorrente non poteva parcheggiare il proprio veicolo in quel luogo e ciò indipendentemente dall'orario.
Neanche il fatto di essere disoccupata costituisce una valida giustificazione; nemmeno in tale veste aveva il diritto di parcheggiare. In altre parole anche i disoccupati devono attenersi alle regole della circolazione stradale e rispettare i cartelli segnaletici.
4. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso, ai limiti della temerarietà, va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
5. Abbondanzialmente si osserva che nel caso la ricorrente non fosse in grado di pagare in un'unica volta le contravvenzioni ha la possibilità di chiedere una rateazione dell'importo, cosa peraltro nemmeno postulata nel gravame; in tal caso dovrà fare tempestiva domanda all'ufficio esazione e condoni, competente in materia.
per questi motivi, visti gli art. 375 bis e ter CPC , 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 19 maggio 2004 è respinto.
§ Di conseguenza, sono confermate le decisioni n° 11466/207 e 11467/202 del 7 maggio 2004 emesse dalla Sezione della circolazione, Camorino,
2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Il presidente: Il segretario: