Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.09.2004 30.2004.160

7 settembre 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·893 parole·~4 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2004.160/pg 10593/208

Bellinzona 7 settembre 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere _____ in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 8 maggio 2004 presentato da

RI1 ,

contro

la decisione 30 aprile 2004 emessa d _CRTE1

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     _CRTE1 con decisione 30 aprile 2004 ha inflitto a _____ una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "ha omesso di sottoporre il veicolo________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali".

                                         Fatti accertati il 26 febbraio 2004 in territorio di___________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCstr e 59a cpv. 1 e 96 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce di essere proprietaria del veicolo in questione unicamente dal 14 novembre 2003 e di aver creduto al momento dell'acquisto al proprietario precedente, secondo il quale erano stati eseguiti tutti i controlli necessari per l'uso stradale del veicolo; inoltre afferma di aver effettuato il controllo il giorno successivo alla contravvenzione e infine chiede che le venga conteggiato, per l'ammontare della contravvenzione, unicamente il periodo a far stato dall'acquisto.

                                 C.     La Sezione della circolazione  propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il Consiglio federale prende le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell'uso dei veicoli (art. 8 cpv. 2 LCStr).

                                         Ai sensi dell'art. 59a cpv.1 ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione; per gli autoveicoli leggeri il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre tale controllo va effettuato ogni 24 mesi se dotate di catalizzatore e ogni 12 in caso contrario.

                                         Il detentore cura affinché il suo veicolo sia provvisto di un documento di manutenzione del sistema antinquinamento munito delle iscrizioni prescritte (art. 59a cpv. 3 ONC).

                                       Inoltre secondo il cpv. 4 dell'articolo citato il conducente deve sempre portare seco il documento di manutenzione del sistema antinquinamento e presentarlo su richiesta agli organi incaricati del controllo.

                                       Ai sensi dell'art. 96 ONC chi viola le disposizioni in essa contenute è punito con l'arresto o con la multa se non è applicabile alcun'altra disposizione penale.

                                3.    In merito alle eccezioni sollevate dalla ricorrente, che sostiene di aver creduto al momento dell'acquisto - avvenuto il 14 novembre 2003 -  al proprietario precedente, secondo cui erano stati eseguiti tutti i controlli necessari per l'uso stradale del veicolo, si rileva che tali giustificazioni nulla mutano alla contravvenzione inflittale; infatti si osserva come proprio a far stato dalla data menzionata spettava all'insorgente verificare lo stato del suo veicolo e conformarsi alle prescrizioni vigenti e ciò indipendentemente da quanto asserito - e peraltro non provato -  dal precedente detentore, tanto più che una verifica poteva essere eseguita senza particolari conoscenze tecniche, ma unicamente osservando la vignetta autocollante posta sul parabrezza.

                                       In ogni caso le asserzioni della ricorrente non permettono di discostarsi dalla decisione impugnata in quanto le contravvenzioni alle norme della circolazione stradali sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP e art. 100 n. 1 prima frase LCStr).

                                4.    Anche la circostanza di aver provveduto il giorno successivo alla contravvenzione a regolarizzare la situazione è ininfluente per rapporto alla sanzione ricevuta; ciò che fa stato é unicamente il momento in cui è incappata nel controllo di polizia durante il quale l'agente ha riscontrato che il veicolo non era in regola con le prescrizioni relative ai controlli sui gas di scarico. Di conseguenza anche tale eccezione non può trovare accoglimento.

                                5.    Quo all'importo della multa inflitta, anche tenendo in considerazione le osservazioni dell'insorgente, si rileva che la stessa è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCstr e 59a cpv. 1 e 96 ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 8 maggio 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza è confermata la decisione n° 10593/208 del 30 aprile 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2004.160 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.09.2004 30.2004.160 — Swissrulings