Incarto n. 30.2004.157/KRM 04 129/810
Bellinzona 1 settembre 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con _________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 maggio 2004 presentato da
RI1
contro
la decisione 23 aprile 2004 n. (401) 04 129/810 emessa d _CRTE1
viste le osservazioni 24 maggio 2004 presentate dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. _CRTE1 con decisione 23 aprile 2004 ha inflitto a ____ una multa fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"in data 29.06.03 è stato constatato che il Ristorante___________, era aperto malgrado l'assenza della necessaria autorizzazione dell'Ufficio permessi.
(andirivieni di persone, bicchieri di birra sporchi sul bancone del bar, cassa registratrice accesa)".
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 e 28 Les pubb.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene che il Ristorante _____ non esiste più da ben 3 anni.
C. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 3 cpv. 1 Les pubb un esercizio pubblico può essere gestito se:
a) il proprietario dell'immobile è in possesso della patente corrispondente;
b) il gerente è in possesso del certificato di capacità corrispondente e dell'autorizzazione dipartimentale di cui all'art. 28.
Quest'ultima norma prevede che la gestione di un esercizio pubblico è affidata, con decisione dipartimentale, solo ad una persona, attiva in proprio o per conto di terzi, in possesso del certificato di capacità corrispondente al tipo di esercizio pubblico e che abbia un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile.
3. L'insorgente non contesta che non vi sia più un'autorizzazione dipartimentale per la gestione dell'esercizio pubblico "_______" e neppure censura che il 29 giugno 2003 vi era un andirivieni di persone nello stabile in cui era ubicato il Ristorante sino al 30 gennaio 2001 e che era stata bevuta della birra da parte di diverse persone.
Sostiene tuttavia, nelle sue osservazioni 23 luglio 2003 all'indirizzo della Sezione dei permessi e dell'immigrazione, che ella abita in quell'immobile e che lì invita la gente che vuole.
In altre parole assevera che le persone che avevano frequentato il locale non erano clienti, ma persone da lei invitate a casa sua.
4. La versione della ricorrente non è credibile.
Al di là del fatto che appare perlomeno strano che la signora ____ inviti diversa gente a frequentare casa sua come se fosse un bar, non si può non rilevare che la cassa registratrice era accesa. Ciò non può che significare che le consumazioni erano a pagamento. Non sarebbe altrimenti spiegabile che la cassa ad oltre due anni dalla chiusura del Ristorante fosse ancora in uso.
Si deve pertanto concludere che l'insorgente ha venduto bevande a scopo di lucro senza la necessaria autorizzazione dipartimentale. Così facendo ha contravvenuto alle norme in materia.
5. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 28, 66 Les pubb, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 5 maggio 2004 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: