Incarto n. 30.2003.96/AMM 7692/008
Bellinzona 1 luglio 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 4 marzo 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 17 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 21 febbraio 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 100.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 7 ottobre 2002 in territorio di _________:
"Alla guida del veicolo _________ non osservava il segnale 'divieto di svoltare a sinistra'. LCS art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1; OSS art. 25 cpv. 1";
che _________ _________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 4 marzo 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;
che in uno scritto del 17 marzo 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per non avere osservato un segnale di divieto di svoltare a sinistra;
che la ricorrente si duole di come "i precedenti comunicati di 'multa disciplinare' e 'intimazione di contravvenzione' inviatami dalla Polizia comunale di _________ recavano la dicitura 'è pertanto inflitta una multa di fr. 0.00', come potete constatare dai documenti allegati. Per lo stesso motivo non ho provveduto al pagamento (importo 0.00), né all'invio di osservazioni scritte";
che, in concreto, dal fascicolo processuale si evince come all'interessata sia stata per vero inflitta con la procedura disciplinare "una multa di fr. 0.00", importo riportato anche nella relativa polizza di versamento;
che a ragione l'insorgente fa dunque valere che le intimazioni precedenti la decisione impugnata non le imponevano nessun pagamento;
che la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali, ha del resto rinunciato a formulare osservazioni, rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;
che in simili evenienze si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinunciare al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 25 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria: