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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.06.2003 30.2003.89

30 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,416 parole·~7 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.89/AMM 6992/002

Bellinzona 30 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso dell'11 marzo 2003 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________/_________del _________2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 20 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 febbraio 2003, ha inflitto ad _________ _________una multa di fr. 350.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 23 novembre 2002 in territorio di _________-_________:

                                         "alla guida della vettura _________, circolando nottetempo, in zona di cantiere non si avvedeva di un ostacolo con lampade e segnale indicante 'ostacolo da scansare a destra' per cui lo urtava e lo stesso finiva sulla corsia di contromano a ridosso di un autoveicolo ivi sopraggiungente";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC;

                                         che _________ _________è insorto contro tale decisione con un ricorso dell'11 marzo 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 20 marzo 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; egli deve inoltre rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione (art. 3 cpv. 1 prima frase ONC);

                                         che la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità (art. 32 cpv. 1 prima frase LCS); tale disposizione è concretata dall'art. 4 cpv. 1 prima frase LCS, secondo cui il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta – qualora l'incrocio con altri veicoli non sia difficile – di fermarsi nello spazio visibile;

                                         che giusta l'art. 34 cpv. 1 seconda frase LCS i veicoli devono altresì tenersi il più possibile sul margine destro della strada (v. anche l'art. 7 cpv. 1 ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per non avere visto e avere urtato un "ostacolo con lampade e segnale indicante 'ostacolo da scansare a destra";

                                         che tale decisione poggia sui seguenti accertamenti di polizia (v. rapporto di constatazione del 28 novembre 2002, pag. 4):

                                         "Il protagonista _________circolava a bordo della sua vettura su via _________ in territorio di _________, proveniente da _________e diretto verso _________ [il 23 novembre 2002, alle ore 20.30, con tempo piovoso: rapporto citato, pag. 1].

                                         Giunto alla fine del cantiere stradale, non si avvedeva dello spartitraffico in plastica posto al centro della carreggiata e lo urtava con la parte anteriore sinistra del veicolo. […]"

                                         che l'insorgente contesta la decisione di primo grado per i seguenti motivi:

                                         "1 … come dalla mia deposizione sul rapporto di polizia allegato ho dichiarato mi sembra in modo chiaro che il segnale luminoso posto sull'ostacolo era sicuramente spento, posso asserirlo con molta tranquillità visto anche che il mio stato fisico era sicuramente integro al momento dell'incidente.;

                                         2. Vorrei anche dei chiarimenti in merito al fatto che il _________ non era stato riempito all'interno con dell'acqua o della sabbia come, a detta dell'agente __________ ________, dovrebbe essere fatto. Sicuramente mi rendo conto che sia per la mia incolumità fisica ed anche per il mio mezzo questa sia stata una fortuna. Ma mi piacerebbe sapere se al posto di un piccolo danno alla vettura che sopra giungeva sulla corsia opposta ci fosse stato un ferimento importante o addirittura il morto, a chi veniva data la responsabilità dell'accaduto. Vorrei anche ribadire che visto che l'ostacolo non era conforme alle norme, e visto anche che quella sera pioveva abbastanza copiosamente, se ci fossero state delle folate di vento molto probabilmente l'ostacolo avrebbe benissimo potuto spostarsi ed invadere la corsia opposta;

                                         3. Ammetto come già detto la mia collisione contro l'ostacolo di deviazione ma comunque non mi ritengo assolutamente colpevole di aver commesso un'infrazione, visto che il mio comportamento è stato dettato dal fatto che l'ostacolo non era per niente visibile ad una distanza di sicurezza per poterlo scansare e per effettuare il rientro a destra";

                                        che in un interrogatorio del 23 novembre 2002 davanti alla polizia l'insorgente si è così espresso:

                                        "Mi trovavo a percorrere un tratto di strada con dei lavori in corso e la segnaletica provvisoria mi indicava di circolare sulla 'corsia centrale'. Sulla mia destra il cantiere era delimitato da staccionata con luci gialle. Passato questo tratto di cantiere mi trovavo a dover rientrare sulla corsia di destra. A causa del fondo bagnato dalla pioggia e dai riflessi provocati dalle luci non vedevo la striscia rossa demarcata sulla strada e nemmeno una barriera “_____ _____” collocata al centro della strada. Di conseguenza involontariamente urtavo contro questa barriera con la parte anteriore centrale del mio veicolo. […] A veicolo fermo constatavo che sulla strada oltre alla barriera vi era un segnale ostacolo da scansare a destra ed una lampada del tipo da cantiere. Per quanto mi riguarda dichiaro che a mio avviso la lampada non era accesa al momento dell'incidente. In ogni modo non avevo visto nulla […]";

                                        che la mancata percezione della lampada da parte dell'interessato ancora non significa che quest'ultima fosse spenta, tanto meno in condizioni di "fondo bagnato dalla pioggia e [di] riflessi provocati dalle luci" (verbale citato, loc. cit.);

                                        che anche volendo considerare – per avventura – una carente illuminazione dell'ostacolo e del relativo segnale, ciò non esimeva il ricorrente dal rispettare gli obblighi sanciti dalle disposizioni poc'anzi evocate, in specie di rivolgere la sua attenzione alla strada (art. 3 cpv. 1 prima frase ONC), di adattare la velocità alle condizioni della visibilità (art. 32 cpv. 1 prima frase LCS); di circolare a una velocità che gli permettesse di fermarsi nello spazio visibile (art. 4 cpv. 1 prima frase LCS) e di tenersi il più possibile sul margine destro della strada (art. 34 cpv. 1 seconda frase LCS);

                                        che valesse la giustificazione addotta dall'insorgente, l'eventuale investimento di un addetto ai lavori nei pressi dell'ostacolo – nelle medesime condizioni di tempo e di visibilità – avrebbe imposto l'assoluzione del conducente per la sola carente illuminazione della vittima;

                                        che su questo punto il gravame si rivela pertanto sprovvisto di buon fondamento;

                                        che neppure giova al ricorrente dolersi dell'asserito mancato riempimento dell'ostacolo con acqua o sabbia, ove appena si consideri come tale circostanza non influisce sulle infrazioni commesse dall'interessato alle predette norme della circolazione, né basta a escludere il nesso causale fra tali violazioni e l'urto dell'ostacolo con il veicolo proveniente in senso opposto;

                                        che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta dallo stesso ricorrente davanti alla polizia cantonale, questo giudice perviene al convincimento che il medesimo abbia effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli dalla Sezione della circolazione;

                                        che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità delle violazioni, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi,                visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 7 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.

Il giudice:                                                                     La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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