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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.06.2003 30.2003.83

23 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·833 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.83/AMM 6061/004

Bellinzona 23 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 24 febbraio 2003 presentato da

___________  ___________, ___________

contro

la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni del 28 febbraio 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 7 febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 40.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 4 agosto 2002 in territorio di ___________:

                                         "ha posteggiato il veicolo ___________ in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio […] l'infrazione è chiaramente documentata dalle dettagliate contro osservazioni degli agenti denuncianti";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS;

                                         che ___________ ___________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del 24 febbraio 2003 in cui postula l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del 28 febbraio 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda dell'insorgente intesa all'esperimento di nuove prove – di per sé ammissibile – risulta priva d'oggetto, il ricorso dovendo essere accolto, comunque sia, per i motivi esposti in appresso;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; il segnale "divieto di parcheggio" vieta il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale (art. 30 cpv. 1 prima frase OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'inosservanza di cui sopra, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (___________) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere posteggiato il proprio veicolo "in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio" (decisione impugnata, con rinvio alle contro osservazioni presentate il 23 ottobre e il 22 novembre 2002 dalla polizia cantonale e allo schizzo allegato);

                                         che la ricorrente ritiene la sanzione "ingiustificata poiché … il veicolo multato si trovava entro i limiti autorizzanti il parcheggio" (ricorso, punto 9);

                                         che, sempre stando all'interessata, "la rappresentazione grafica prodotta dal denunciante – comunque priva di qualsiasi valore probatorio – è doppiamente errata e improbabile", giacché l'auto in tale posizione "avrebbe addirittura e senza dubbio ostacolato l'uscita dei veicoli degli altri condomini dal piazzale adiacente …" (ricorso, loc. cit.);

                                         che l'insorgente adombra in definitiva un erroneo accertamento dei fatti da parte della polizia, riconducibile a suo parere allo stato precario della segnaletica (ricorso punto 3: "il palo sul quale era fissata era stortato e la 'freccetta' che indicava il termine del divieto piegato e quindi poco visibile);

                                         che la ricorrente sottolinea per finire come "la correttezza del parcheggio era stata constatata da altri condomini", disposti a testimoniare (ricorso, punto 5; cfr. anche osservazioni del 3 dicembre 2002, pag. 1 nel mezzo);

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che in concreto, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dalla ricorrente, questo giudice non può giungere al convincimento che quest'ultima abbia effettivamente posteggiato in zona vietata;

                                         che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessata dev'essere prosciolta dall'addebito;

                                         che il ricorso, provvisto di buon diritto, va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata;

                                         che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza (art. 15 cpv. 2 LPContr);

                                         che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all'autorità di primo grado, la quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;

                                         che, sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);

                                         che del resto l'insorgente, sprovvista di patrocinatore, non ha sopportato costi di rilievo;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 30 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

                                 3.     Intimazione a:

___________ ___________, ___________, Sezione della circolazione, ___________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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