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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.06.2003 30.2003.82

18 giugno 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·663 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.82/AMM 7143/002

Bellinzona 18 giugno 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 febbraio 2003 presentato da

___________  ___________, ___________

contro

la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,

viste                                  le osservazioni dell'11 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 gennaio 2003 in territorio di Agno:

                                         "Ha illecitamente fatto uso, dal 10 al 13.1.03, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

                                         che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 febbraio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2003 la Sezione della circolazione – previo esperimento di un sopralluogo – propone di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, dal 10 al 13.1.03, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);

                                         che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, lamentando in sostanza l'assenza di una segnaletica chiara indicante il divieto di posteggio sul fondo in questione;

                                         che la Sezione della circolazione, dopo avere esperito un sopralluogo, si è così espressa nelle sue osservazioni al ricorso:

                                         "[…] nel luogo dove il ricorrente ha posteggiato non esiste alcun segnale che avverte l'automobilista del divieto di posteggiare sotto comminatoria di una sanzione penale.

                                         Il fondo in questione è suddiviso fisicamente in due parti da una scala che dà accesso al sovrastante ristorante; sulla parte destra è espressamente segnalato il divieto di posteggio ai non aventi diritto giusta l'art. 375bis CPC, mentre sulla parte sinistra (dove ha posteggiato il ricorrente) non esiste alcun divieto in tal senso";

                                         che in simili evenienze, preso atto degli accertamenti esperiti dall'autorità di primo grado da cui risulta l'assenza del reato rimproverato all'insorgente, si giustifica – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

___________ ___________, ___________, Sezione della circolazione, ___________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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