Incarto n. 30.2003.82/AMM 7143/002
Bellinzona 18 giugno 2003
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 21 febbraio 2003 presentato da
___________ ___________, ___________
contro
la decisione n. ___________ /___________ del ___________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, ___________,
viste le osservazioni dell'11 aprile 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 14 febbraio 2003, ha inflitto a ___________ ___________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 13 gennaio 2003 in territorio di Agno:
"Ha illecitamente fatto uso, dal 10 al 13.1.03, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che ___________ ___________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 21 febbraio 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;
che nelle sue osservazioni dell'11 aprile 2003 la Sezione della circolazione – previo esperimento di un sopralluogo – propone di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, dal 10 al 13.1.03, allo scopo di posteggiare il veicolo ___________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata);
che l'insorgente nega di aver commesso l'infrazione rimproveratagli, lamentando in sostanza l'assenza di una segnaletica chiara indicante il divieto di posteggio sul fondo in questione;
che la Sezione della circolazione, dopo avere esperito un sopralluogo, si è così espressa nelle sue osservazioni al ricorso:
"[…] nel luogo dove il ricorrente ha posteggiato non esiste alcun segnale che avverte l'automobilista del divieto di posteggiare sotto comminatoria di una sanzione penale.
Il fondo in questione è suddiviso fisicamente in due parti da una scala che dà accesso al sovrastante ristorante; sulla parte destra è espressamente segnalato il divieto di posteggio ai non aventi diritto giusta l'art. 375bis CPC, mentre sulla parte sinistra (dove ha posteggiato il ricorrente) non esiste alcun divieto in tal senso";
che in simili evenienze, preso atto degli accertamenti esperiti dall'autorità di primo grado da cui risulta l'assenza del reato rimproverato all'insorgente, si giustifica – in accoglimento del ricorso – di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
___________ ___________, ___________, Sezione della circolazione, ___________.
Il giudice: La segretaria: