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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.05.2003 30.2003.73

23 maggio 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·707 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.73/ROC/MAM 6781/002

Bellinzona 23 maggio 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con il Segretario assessore, Michele Maggi, per statuire sul ricorso 19 febbraio 2003 presentato da

_________  _________, _________

contro

la decisione 14 febbraio 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni  presentatedalla Sezione della circolazione, ___________,

letti ed esaminati                gli atti;

considerato                      in fatto e in diritto

                                 1.     Con decisione 14 febbraio 2003 (emanata in forza di un rapporto di contravvenzione della Polizia cantonale, posto di _________, del 25.10.2002, regolarmente intimato al ricorrente che non ha formulato osservazioni al riguardo) la Sezione della Circolazione, Ufficio giuridico, ___________, ha inflitto a _________ _________, una multa pari a Fr. 300.-, oltre a tassa di giustizia e spese, per avere egli, in data 25 ottobre 2002, alle ore 06.45, in territorio di _________ - Strada Cantonale (strada principale fuori abitato) alla guida della vettura _________ targata _________, eseguito una manovra di sorpasso di un’automobile in corsa, spostandosi alla sinistra della linea di sicurezza  (demarcazione 6.01). La risoluzione è stata resa in applicazione degli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 90 cfr. 1 LCS, come pure dell’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS.

2.Contro la predetta pronuncia dipartimentale, _________ _________ è insorto con tempestivo ricorso 19 febbraio 2003, ammettendo sostanzialmente la dinamica dei fatti così come esposti dalla Sezione, e la conseguente infrazione alle norme della circolazione, postulando però in via principale una riduzione della pena e, subordinatamente, la rateizzazione della stessa.

3.La Sezione della circolazione, con suo scritto 20.03.2003, ed in applicazione dell’art. 10 LPContr, si è formalmente astenuta dal formulare osservazioni in punto al gravame, rimettendosi al giudizio dello scrivente Giudice.

4.Giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCS , l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In presenza di linee di sicurezza (continue, di color bianco, demarcazione 6.01) tracciate sulle strade, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCS). Tali linee demarcano segnatamente la metà della carreggiata o delimitano le corsie (art. 73 cpv. 1 prima frase OSS) e conseguentemente i veicoli non possono oltrepassarle (art. 73 cpv. 6 lett. a OSS).

5.Orbene, il ricorrente ha manifestamente ammesso di avere sorpassato una vettura nel predetto tratto di strada, tracciata con una linea continua di sicurezza, oltrepassandola. L’infrazione ai predetti disposti di Legge appare pertanto manifesta e neppure contestata.

6.Chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cfr. 1 LCS). Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCS, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. In concreto, considerato il poco traffico presente all’ora dei fatti (circostanza, questa, notoria, non essendo stato inoltre accertato dall’istruttoria né reso verosimile il contrario), e costatato che l’infrazione è avvenuta in una zona fuori abitato (cfr. rapporto di contravvenzione 25.10.2002), con conseguente oggettiva riduzione dei rischi, e vista, soprattutto, la manifesta ammissione di colpevolezza del ricorrente, resosi senz’altro conto della portata del suo gesto, la cui pericolosità, seppur solo astratta ma ugualmente punibile (cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCS, 3a. ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCS) non può né deve comunque passare inosservata, ben si confà di accogliere il gravame e di ridurre pedissequamente la multa ad un importo pari a Fr. 200.- (anziché Fr. 300.-), con conseguente rinuncia, in virtù del principio generale della soccombenza, all’accollo di tasse e spese di giudizio di questa sede. L’importo della multa così come or ora commisurato, appare peraltro confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla Legge.

per questi motivi                 visti gli artt. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2, 90 cfr. 1 LCS, art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, artt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso é accolto.

                                  §     Di conseguenza la multa inflitta a _________ _________ con decisione 14.02.2003 della Sezione della circolazione, ___________, viene ridotta a Fr. 200.-.

                                 2.     Non si prelevano tasse né spese.

                                 3.     Intimazione:

- Sezione della circolazione, ___________, - _________ _________, _________,

Il giudice:                                                                               il Segretario assessore:

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