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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.03.2004 30.2003.51

15 marzo 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,189 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.51/BAG 4734/090

Bellinzona 15 marzo 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Leandro Noi per statuire sul ricorso 13 febbraio 2003 presentato da

__________ __________   contro   la decisione n. __________/__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 28 febbraio 2003 presentate dal signor __________ e le osservazioni del 17 marzo 2003 presentate dalla Sezione della circolazione,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione, con decisione del 31 gennaio 2003 - basata sul rapporto della Polizia Città di __________ del 22 novembre 2002 - ha inflitto a __________ __________ __________ una multa di fr. 400.-, addebitandogli una tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati l’8 novembre 2002 in territorio di __________:

                                         “Alla guida della vettura __________ abbordava una curva a velocità inadeguata per cui perdeva la padronanza di guida del veicolo creando pericolo alla circolazione. Inoltre produceva rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni.”.

                                         La risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 4 cpv. 1, 33 ONC;

                                 B.     __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 13 febbraio 2003, supportato dalle sue osservazioni del 28 febbraio 2003, in cui il ricorrente contesta di aver compiuto una manovra pericolosa e ribadisce che l’agente in questione si trovava, a suo modo di vedere, troppo lontano per percepire e valutare correttamente l’accaduto;

                                 C.     Con sue osservazioni del 17 marzo 2003, il competente Dipartimento, basandosi pure sul rapporto di contro-osservazioni redatto dall’agente preposto Davide Sperandio – il quale riconfermava integralmente le circostanze di fatto, tempo e luogo di cui al surriferito rapporto di contravvenzione – propone, per contro, la reiezione del gravame e la pedissequa conferma della decisione impugnata.

considerato                        in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Conformemente all’art. 32 cpv. 1 LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. Al riguardo l’art. 4 cpv. 1 ONC specifica che il conducente deve circolare a una velocità che gli permetta di fermarsi nello spazio visibile; se l’incrocio con altri veicoli è difficile, egli deve poter fermarsi nella metà dello spazio visibile. Nondimeno, in virtù dell’art. 42 cpv. 1 LCStr, il conducente deve astenersi dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il più possibile, di spaventare gli animali (v. anche art. 33 ONC).

3.I fatti rimproverati all’insorgente (perdita della padronanza del veicolo e cagionamento di rumore evitabile) sono stati, come visto, costatati da un agente della polizia. È ben vero che le constatazioni operate da un poliziotto non fruiscono di per sé di una presunzione di veridicità e fedefacenza. Rientra nel quadro delle attribuzioni dell’autorità decidente, per contro, apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

4.Nel caso di specie, l’agente accertatore ha stilato un circostanziato rapporto di contro-osservazioni in data 3 marzo 2003, nel quale in particolare si legge: “…Avevo una completa visibilità del luogo e ho sentito chiaramente lo stridio provocato dal veicolo”. Per il rimanente, il preposto agente di polizia ha confermato integralmente tutte le circostanze di fatto, tempo e luogo del rapporto di contravvenzione 22 novembre 2002.

5.Il ricorrente contesta integralmente la descrizione dei fatti dell’agente di polizia. Le precise circostanze descritte non possono però essere frutto della fantasia dell’agente, che, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse (e ciò sino a dimostrazione, non avvenuta, del contrario) a dichiarare i fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministratrive. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere e gravide di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo ed incomprensibile non intravvedere nella versione fornita dal rappresentante delle forze inquirenti un maggior grado di veridicità e fedefacenza, e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

6.Per contro e sempre in questo contesto, le argomentazioni addotte dall’insorgente non sono liberatorie e non incrinano la credibilità della versione dell’agente __________, ritenuto poi in particolare che il ricorrente ha tra l’altro addotto nelle sue osservazioni del 26 novembre 2002 che “…i miei pneumatici hanno emesso un leggero rumore dovuto al passaggio delle gomme sulle strisce della corsia del bus”. È perciò da ritenersi avvalorata la versione dei fatti dell’agente circa la produzione di rumori molesti, che a loro volta sono indice di una manovra inadeguata del signor __________.

7.Stante quanto precede, questo Giudice, apprezzando liberamente le prove, perviene con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente ha effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli.

8.Giusta l’art. 90 cfr. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione, è punito con l’arresto o con la multa. Per la commisurazione di quest’ultima, il Giudice, in virtù del richiamo di cui all’art. 102 cpv. 1 LCStr, applica i medesimi principi dottrinali e giurisprudenziali a fondamento dell’art. 63 CPS. Stante quanto precede, lo scrivente Giudice, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della pericolosità della manovra in questione (la quale, seppur astratta, risulta comunque essere ugualmente punibile: cfr. BUSSY/RUSCONI, Commentario LCStr, 3a ed., Losanna 1996, n. 3.4 ad art. 90 cfr. 1 LCStr), ritiene peraltro equo confermare l’importo della multa a suo tempo inflitta a __________ __________ __________, ed ammontante segnatamente a Fr. 400.- (quattrocento), confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi della legge. Il ricorso va pertanto respinto con pedissequo accollo, in applicazione del principio generale della soccombenza, di tasse e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,

richiamati                           gli artt. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cfr. 1 LCStr; art. 4 cpv. 1, 33 ONC; sulla procedura gli arrt. 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 13 febbraio 2003  è respinto.

                                         Di conseguenza, è confermata la multa di fr. 400.- (quattrocento) inflitta con decisione 31 gennaio 2003 dalla Sezione della Circolazione, __________, a __________ __________ __________, __________.

                                 2.     La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

  __________.  

Il giudice:                                                                Il segretario:

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