Incarto n. 30.2003.423/pg 33181/009
Bellinzona 26 gennaio 2004
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi per statuire sul ricorso 20 dicembre 2003 presentato da
__________
contro
la decisione __________ __________ 2003 emessa __________
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto ed in diritto
A. Con lettera __________ __________ 2003, ma inoltrata il __________ __________ 2003, __________ __________ ha inoltrato ricorso contro la decisione __________ __________ 2003 con cui __________ gli ha inflitto una multa di fr.50.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace.
B. Si rileva che la menzionata decisione, intimata il ____________________ 2003, è stata notificata al ricorrente il ______________________________ 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, scadeva il 16 dicembre 2003.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
C. Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso ____________________ 2003 inoltrato da _________ è irricevibile.
2. La tassa di giustizia e le spese in fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
_________ _________ _________
Il presidente: Il cancelliere: