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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 04.12.2003 30.2003.369

4 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·638 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.369/KRM 29643/009Q

Bellinzona 4 dicembre 2003  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso 1 novembre 2003 presentato da

___________ _________,  domiciliata a __________, Piazza __________,

contro

la decisione __________ 2003 n _____/______ emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

visto                                  lo scritto 19 novembre 2003 presentato dalla Sezione della circolazione, __________, con il quale comunica di astenersi dal formulare osservazioni;

                                         letti ed esaminati gli atti,

considerato                      in fatto ed in diritto

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 10 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 120.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.- e le spese di fr. 20.-, poiché

                                         "ha posteggiato il veicolo __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC;

                                         che con ricorso 1° novembre 2003 ____________________  ha precisato che detentore del veicolo non è lei stessa, ma una persona italiana che era stata sua ospite; ha osservato di aver comunicato il fatto sia alla Polizia comunale di __________, che aveva rilevato l'infrazione, sia all'Ufficio giuridico della circolazione;

                                         che con ordinanza 21 novembre 2003 è stato assegnato alla ricorrente un termine di 15 giorni per prendere posizione in merito alle osservazioni 14 novembre 2003 della Polizia comunale di __________, nelle quali si precisa che "alla cancelleria comunale sono pervenute tramite telefono le indicazioni concernenti il veicolo __________ con targhe italiane __________, per l'invio della procedura di multa disciplinare all'indirizzo annotato (vedi copia).

                                         Con l'avanzamento della procedura, PMD del 27.06.2003 e dell'intimazione del 18.08.2003 sino alla spedizione all'ufficio giuridico presso il nostro ufficio non sono pervenute osservazioni o lettere di smentita.";

                                         che con scritto 30 novembre 2003 __________ __________ ha ribadito che il veicolo appartiene ad un conoscente che è stato suo ospite e per il quale si è interessata presso la polizia per le modalità di pagamento; ha osservato che il suo non vuole essere un ricorso, ma che non intende pagare la multa, poiché non è stata lei a commettere l'infrazione;

                                         che l'atto della signora __________, tenuto conto che si tratta di una persona non cognita degli aspetti legali, può e deve essere inteso come un ricorso, nonostante la sua contraria asserzione, sia perché lo scritto contiene una chiara contestazione dell'obbligo di pagamento della multa inflittale, sia perché le ragioni addotte possono essere fatte valere solo mediante ricorso (in caso contrario la contravvenzione diverrebbe definitiva e dovrebbe essere pagata anche se la persona multata non è quella che ha commesso l'infrazione);

                                         che __________ __________ è cittadina svizzera regolarmente e da tempo domiciliata a __________: non può quindi essere il detentore del veicolo italiano targato __________;

                                         agli atti non vi è nulla che permetta di concludere che ella sia stata alla guida di suddetto veicolo e abbia commesso l'infrazione di posteggio in discussione;

                                         che non vi sono quindi validi motivi per non credere alla ricorrente quando afferma di essersi solo interessata a nome del detentore per il pagamento della multa;

                                         che nelle suddescritte circostanze la risoluzione in esame deve essere annullata;

                                         che qualora la procedura contravvenzionale dovesse essere ripresa ex novo la ricorrente sarebbe ad ogni modo tenuta a collaborare all'identificazione dell'autore dell'infrazione, essendo altrimenti passibile di contravvenzione;

per questi motivi                 visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCS e art. 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso __________ 2003 di ____________ ________, __________, è accolto e la decisione impugnata (ris. n. __________ /__________) è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Sezione della circolazione, __________, __________ __________,  __________,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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