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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.01.2005 30.2003.36

18 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,301 parole·~7 min·2

Riassunto

perdita di padronanza del veicolo

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.36 5603/008

Bellinzona 18 gennaio 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 4 febbraio 2003 presentato da

RI 1

contro

la decisione 31 gennaio 2003 n. 5603/008 emessa CRTE 1

viste                                  le osservazioni presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 31 gennaio 2003 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 800.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 90.-, per i seguenti motivi:

                                         "alla guida della vettura TI __________, nell’abbordare una semicurva piegante per lui a sinistra perdeva la padronanza della guida, sbandava a sinistra della linea di sicurezza, usciva di strada divellendo un palo della segnaletica. Rientrato in strada ripartiva e dopo circa 1 km/h [recte km] in prossimità di una curva piegante per lui a sinistra usciva di strada sulla destra, saliva sulla scarpata, urtava un palo di recinzione e ritornando in strada si capovolgeva”.

                                         Fatti accertati il 12 novembre 2002 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento o, quanto meno, una riduzione della multa.

                                         Eccepisce di essere stato affetto a sua insaputa da legionella, malattia che aggredisce i centri nervosi e rende incoscienti.

C.La CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni.

considerato                      in diritto

                                 1.    La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr.

                                 2.    Il ricorrente non contesta di avere commesso le infrazioni addebitategli dalla CRTE 1, sostiene tuttavia che non gli può essere imputata colpa alcuna, perché ignorava di essere affetto da legionella, una malattia che colpisce i centri nervosi e che sarebbe stata all’origine degli errori da lui commessi. Egli ha d’altronde affermato che “la responsabilità di tutto va addotta al mio stato di salute precario di cui non ero a conoscenza (se così non fosse non mi sarei permesso di mettermi alla guida del mio veicolo)” (cfr. lettera del 4 febbraio 2003 all’indirizzo della CRTE 1).

                                        Chiede di conseguenza in via principale l’annullamento della contravvenzione e in via subordinata la riduzione della multa.

                                 3.    Nella sua deposizione in Polizia RI 1 ha ammesso le due infrazioni contestategli dalla prima istanza, ossia dapprima la perdita di padronanza del veicolo con sbandata a sinistra della linea di sicurezza e uscita di strada, divellendo un palo della segnaletica, e in seguito una seconda uscita di strada con infine il capovolgimento della vettura. Egli in pratica ha riconosciuto gli episodi nei quali vi sono innegabilmente stati dei danni.

                                        Dall’esame degli atti si evince però che l’insorgente è stato protagonista di un terzo episodio di perdita di padronanza di guida, precedente agli altri due.

                                        La conducente del veicolo che seguiva quello del ricorrente ha infatti dichiarato che ancor prima dei due episodi citati, e da lei confermati nella testimonianza, RI 1 “sbandava a destra uscendo dalla carreggiata e rientrando immediatamente” (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 13 novembre 2002, pag.1).

                                 4.    Nel momento in cui si è messo al volante e quando è incorso nelle prime difficoltà di guida l’insorgente non sapeva – né poteva presumerlo - di essere affetto da legionella, malattia che del resto è stata diagnosticata solo successivamente all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, nosocomio presso il quale è rimasto ricoverato per oltre una settimana a far stato dal giorno successivo all’incidente (cfr. certificato del dottor __________ del 24 gennaio 2003).

                                        La legionella è una malattia diagnosticabile mediante test di laboratorio, che si sviluppa in particolare in individui di sesso maschile di età avanzata e che, dopo un’incubazione tra i 2 e i 10 giorni, può essere accompagnata da polmonite, ma anche da manifestazioni neurologiche, renali e gastrointestinali.

                                        Dagli atti si evince che il morbo che ha colpito il ricorrente, al momento dei fatti sessantottenne, ha provocato una polmonite unita a disturbi cerebrali: il quadro clinico effettivamente riscontrato corrisponde quindi alla definizione teorica della legionella.

                                        Ben si può concludere in questo caso che RI 1, a causa dei disturbi cerebrali e neurologici provocati dalla legionella, non sapeva di non essere in grado di guidare. Non essendoci neppure indizi che gli permettessero di accorgersi o di presumerlo non è ravvisabile alcuna imprevidenza colpevole nel fatto di essersi messo al volante della sua automobile.

                                 5.    Questa conclusione non significa tuttavia che l’insorgente non sia responsabile per le infrazioni che gli vengono rimproverate. Queste infatti sono avvenute in un momento in cui RI 1, a causa della prima fuoriuscita dal campo stradale, non poteva non essersi reso conto che c’era qualcosa che non funzionava. In quella situazione egli non avrebbe dovuto proseguire come se nulla fosse avvenuto. Un comportamento diligente sarebbe stato quello di fermarsi e di chiedersi il motivo della perdita di padronanza. E questo a maggior ragione per il fatto che, al di là dell’uscita dalla carreggiata, la sua condotta di guida era tutt’altro che sicura, tanto da indurre gli altri utenti della strada a mantenere la distanza per non incorrere in incidenti (cfr. verbale __________, pag. 1).

                                        Se per il fatto di essersi messo alla guida e per la prima perdita di padronanza del veicolo non può essere imputata all’insorgente alcuna colpa, per quanto successo in seguito si può rimproverargli di non aver dato prova della diligenza necessaria. L’avere in quella situazione proseguito la corsa costituisce un’imprevidenza colpevole che deve essere sanzionata.

                                 6.    Dall’incarto emerge che l’insorgente – risultato negativo alla prova etanografica e interrogato a distanza di due ore dai fatti – si ricordava nel dettaglio e chiaramente le infrazioni commesse; egli le ha esposte in modo lineare, limitandosi ad affermare di non sapersi spiegare i motivi del suo comportamento. In queste circostanze non entra in linea di conto una scemata responsabilità: il ricorrente, pur non comprendendo il motivo delle sue difficoltà, era perfettamente in grado di capire che il suo comportamento nella circolazione stradale non era corretto e che quindi sarebbe stato suo dovere interrompere la corsa.

                                 7.    Per quanto riguarda l’ammontare della multa si rileva che è rettamente commisurata al grado di colpa, poiché il ricorrente circolando in quelle condizioni ha gravemente messo in pericolo gli altri utenti della strada.

                                        In concreto la modesta situazione finanziaria dell’insorgente, che vive della sola rendita di vecchiaia, impone tuttavia una riduzione dell’importo, che può essere fissato in fr. 500.-. Per lo stesso motivo si prescinde eccezionalmente dal prelevare una tassa di giustizia proporzionalmente ridotta al grado di soccombenza e le spese cagionate in questa sede.

                                        In questo senso il ricorso è parzialmente accolto.

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 e 2, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 e 2 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che al ricorrente è inflitta una multa di fr. 500.-, oltre a fr. 100.- di tassa di giustizia e a fr. 80.- di spese.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

  I

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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