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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.03.2004 30.2003.356

9 marzo 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,206 parole·~6 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.356/AMM 29764/004

Bellinzona 9 marzo 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 26 ottobre 2003 presentato da

__________   __________, __________

contro

la decisione n. __________  /__________  del __________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,

viste                                  le osservazioni del 4 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 17 ottobre 2003, ha inflitto ad __________  __________  una multa di fr. 600.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.–, per i seguenti fatti accertati il 4 settembre 2003 in territorio di __________:

                                         "Ha omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti le pause e l'uso del cronotachigrafo";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 8, 15, 21 cpv. 1 e 2 OLR2;

                                         che __________  __________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 26 ottobre 2003 in cui postula in sostanza l'annullamento o una riduzione della multa;

                                         che in uno scritto del 4 novembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che secondo l'art. 8 cpv. 1 OLR2, dopo una guida di 4 ore e mezzo il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti nella misura in cui non comincia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o un giorno di riposo settimanale (prima frase); se il conducente osserva la pausa prima dello scadere delle 4 ore e mezzo di guida, sono sufficienti una pausa di 30 minuti oppure due pause di 20 minuti ciascuna (seconda frase); durante le pause il conducente deve astenersi dalla guida di un veicolo (terza frase);

                                         che per l'art. 8 cpv. 2 OLR2 il lavoratore deve altresì osservare una pausa – nelle modalità prescritte ai cpv. 3 e 4 – al più tardi dopo una durata del lavoro di 5 ore e mezzo nella misura in cui non comincia, immediatamente dopo, un periodo di riposo quotidiano o settimanale;

                                         che fin tanto che il conducente si trova nel veicolo o in prossimità di esso, egli deve sempre tenere il cronotachigrafo in funzione durante la sua attività professionale e servirsene in maniera tale che la durata della guida e degli altri lavori come pure le pause siano correttamente indicate (art. 15 cpv. 1 OLR2);

                                         che chiunque contravviene alle disposizioni sulla durata del lavoro, della guida e del riposo (art. 5–13 OLR2), oppure alle norme sul controllo (art. 15–23 OLR2) è punito con l'arresto o con la multa (art. 28 cpv. 1 e 2 OLR2), la quale non può superare, di regola, fr. 5000.– (cfr. art. 106 n. 1 e 2 CP);

                                         che in concreto la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "omesso, quale tassista, di osservare le disposizioni dell'OLR2 concernenti le pause e l'uso del cronotachigrafo";

                                         che durante un controllo esperito dalla Polizia cantonale il 4 settembre 2003 erano difatti emerse le seguenti trasgressioni: "1. superamento ore di guida senza pausa 2. superamento ore di lavoro senza pausa 3. uso scorretto del cronotachigrafo" (cfr. rapporto di contravvenzione dello stesso 4 settembre 2003, a metà);

                                         che le argomentazioni ricorsuali si esauriscono nelle seguenti censure:

                                         "Sono molto addolorato per questa decisione, e anche il termine che gli è stata data (OMESSO) Non ho omesso niente di quanto mi si accusa

                                         Voglio brevemente dirvi che il mio tachigrafo è posizionato nel vano bagagli dell'auto, non essendoci posto all'interno della stessa. E essendo il tachigrafo vecchio (ma funzionante, e a norma di legge) non è possibile fare l'impianto all'interno dell'auto in modo da averlo sott'occhio. In definitiva, metto il disco di lavoro il mattino e lo tolgo la sera, o il mattino, senza disinserirlo nelle pause, che sono tantissime, non riesco ogni volta fatta una corsa a ricordarmi di disinserirlo. Voi saprete bene com'è la situazione di lavoro dei tassisti, che dopo aver girato a vuoto la città di __________  per tante volte, arriva una corsa da fare nel momento in cui ti trovi a pranzo, e non si può non andarci, e così facendo mi trovo in difetto con la legge. Ma io come gli altri dobbiamo tirare avanti con la vita, non so fare un altro mestiere, e ho quasi 60 anni.

                                         Oggi è domenica e sono le ore 11.20 nel momento che scrivo questa lettera. Fino a questo momento ho fatto una sola corsa da fr. 25.– da via __________  per l'aeroporto di __________. […] Io non so come pagare una multa del genere, perciò faccio affidamento sul vostro buon senso";

                                         che l'autorità amministrativa, contrariamente a quanto sembra intendere l'interessato, non gli rimprovera un'omissione del disco cronotachigrafo come tale, bensì l'uso dell'apparecchio non conforme alle prescrizioni, così come il superamento delle ore di guida e di lavoro senza pausa;

                                         che siffatte infrazioni non sono sostanzialmente contestate dal ricorrente, il quale riconosce anzi di non disinserire il disco e di effettuare corse durante le pause, trovandosi "così facendo … in difetto con la legge";

                                         che le giustificazioni addotte dall'insorgente a sostegno del suo agire (posizionamento del tachigrafo nel vano bagagli; necessità finanziaria di accettare ogni corsa) non lo esimevano d'altro canto dall'obbligo di osservare le predette disposizioni legali sulle pause e sul controllo;

                                         che neppure soccorre al multato invocare possibili dimenticanze ("non riesco ogni volta fatta una corsa a ricordarmi di disinserirlo"), le contravvenzioni alle norme sulla circolazione stradale essendo per principio punibili anche se commesse per negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la sanzione risultando giustificata – di per sé – dalle trasgressioni perpetrate dall'interessato;

                                         che la precaria situazione allegata dal ricorrente giustifica nondimeno – tutto ben ponderato – di ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,                visti gli art. 56, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCS; 8, 15, 28 cpv. 1 e 2 OLR2; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad __________  __________  è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e alle spese di fr. 20.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– __________  __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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