Incarto n. 30.2003.355/AMM 30324/003
Bellinzona 13 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 ottobre 2003 presentato da
__________ __________, __________
contro
la decisione n. __________ /__________ del __________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
viste le osservazioni del 4 novembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 17 ottobre 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 200.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il 27 agosto 2003 in territorio di __________:
"ha circolato con la vettura __________ producendo rumore evitabile per l'inefficacia del silenziatore";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29, 93 n. 2 LCS; 53, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che __________ __________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 24 ottobre 2003 in cui postula in sostanza una riduzione della multa;
che in uno scritto del 4 novembre 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che la Sezione della circolazione ha sanzionato il ricorrente, come detto, per avere "circolato con la vettura __________ producendo rumore evitabile per l'inefficacia del silenziatore";
che l'insorgente riconosce in sostanza l'infrazione rimproveratagli, ma fa valere di avere "provveduto immediatamente il giorno dopo alla sostituzione del filtro dell'aria" e lamenta difficoltà economiche, il suo stipendio quale apprendista bastando appena a far fronte alle spese di cassa malati e d'alloggio;
che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione risulta – di per sé – giustificata dall'entità della trasgressione perpetrata dall'interessato, e ciò nonostante l'immediata regolarizzazione del veicolo dopo il controllo di polizia;
che la precaria situazione finanziaria allegata dal ricorrente induce nondimeno – tutto ben ponderato – a ridurre la multa inflittagli a fr. 100.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 53, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a __________ __________ è inflitta una multa di fr. 100.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.– e alle spese di fr. 10.–.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– __________ __________, __________, – Sezione della circolazione, __________.
Il giudice: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).