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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2004 30.2003.331

23 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·782 parole·~4 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.331/AMM 28510/006

Bellinzona 23 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del _________  _________ 2003 presentato da

_________ _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa d _CRTE0

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto ad _________ _________ una multa di fr. 300.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.– e le spese di fr. 70.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura TI _________, circolava nell'abitato di _________ ad una velocità dichiarata di circa 70 km/h ove vige il limite di 50 km/h e per non urtare posteriormente un autoveicolo che svoltava a destra, si spostava a sinistra transitando sulla superficie vietata frenando bruscamente (m 16.60) per cui collideva con un veicolo che partito dal 'dare precedenza' alla sua destra si trovava già sulla corsia di sinistra";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 2 e 3, 34 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC; 22 cpv. 1 e 78 OSS;

                                         che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 in cui postula in sostanza una riduzione della multa;

                                         che in uno scritto del _________ 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come si è detto, per avere circolato "nell'abitato di _________ ad una velocità dichiarata di circa 70 km/h ove vige il limite di 50 km/h", così come per essersi spostato a sinistra – alfine di "non urtare posteriormente un autoveicolo che svoltava a destra" – "transitando sulla superficie vietata frenando bruscamente (m 16.60) per cui collideva con un veicolo che partito dal 'dare precedenza' alla sua destra si trovava già sulla corsia di sinistra";

                                         che il ricorrente riconosce in sostanza le infrazioni rimproverategli, precisando nondimeno come "la velocità indicata dalla segnaletica nel tratto ove è successo l'incidente è di 60 km/ora, e non di 50 km/orari" e come "la frenata di 16 metri è invece una mia reazione apprensiva per la presenza di mio fratello di _________ anni accanto a me";

                                         che il motivo addotto dall'insorgente a sostegno della sua frenata non consente di scostarsi dalla decisione impugnata, ove appena si consideri ch'egli doveva ad ogni buon conto osservare una distanza dal veicolo che lo precedeva sufficiente a permettergli di fermarsi senza essere costretto a compiere la manovra descritta dall'autorità di primo grado;

                                         che sull'eccesso di velocità, in un rapporto di contro-osservazioni successivo alla decisione impugnata, l'agente denunciante ha avuto modo di precisare come "effettivamente, dopo un'ulteriore verifica, la velocità segnalata non è di 50 km/h, come erroneamente da noi segnalato, ma bensì di 60 km/h";

                                         che il ridimensionamento della velocità dell'interessato, così come la precaria situazione allegata dal ricorrente nelle osservazioni dell'_________ _________ 2003 giustificano – tutto sommato – di ridurre la multa a fr. 200.–, di adeguare gli oneri di primo grado e di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 2 e 3, 34 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a e 7 cpv. 1 ONC; 22 cpv. 1 e 78 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad _________ _________ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 70.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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