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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 16.01.2004 30.2003.323

16 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·855 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.323/AMM 28198/009

Bellinzona 16 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 25 settembre 2003 presentato da

_________  _________

contro

la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa  _________

viste                                  le osservazioni del _________ 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del _________ 2003, ha inflitto a _________ _________ -_________ una multa di fr. 120.–, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 40.– e le spese di fr. 20.–, per i seguenti fatti accertati il _________ 2003 in territorio di _________:

                                         "ha posteggiato il veicolo TI _________ su una linea vietante la fermata. […] l'infrazione non è stata contestata";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2, 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC e 79 cpv. 6 OSS;

                                         che _________ _________ -_________ è insorta contro tale decisione con un ricorso del _________ 2003 nel quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

                                         che nelle sue osservazioni del _________ 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; le linee gialle continue dipinte sul bordo della carreggiata vietano l'arresto volontario – e di riflesso il parcheggio (art. 19 cpv. 2 lett. a ONC) – nel posto indicato (art. 79 cpv. 6 OSS);

                                         che è altresì vietato fermarsi dove il veicolo potrebbe essere di ostacolo alla circolazione (art. 37 cpv. 2 prima frase LCS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il parcheggio su una linea vietante la fermata inferiore a 60 minuti, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.–;

                                         che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere "posteggiato il veicolo TI _________ su una linea vietante la fermata" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale di _________);

                                         che la ricorrente sottolinea una discordanza tra gli orari indicati nell'avviso di contravvenzione (17.20–18.00) e quelli riportati negli atti successivi (17.20–18.15, "orario in cui ero già ripartita": ricorso, punto 1), si duole di una disparità di trattamento fra il suo caso e fattispecie analoghe verificatesi nel medesimo luogo (ricorso, punti 2 e 3) e adduce per finire di non avere "proceduto a contestare presso la polizia di _________ essendo praticamente impossibile ottenere un colloquio soddisfacente con l'unico agente incaricato" (ricorso, punto 4);

                                         che la lamentata imprecisione dell'orario riportato negli atti della procedura contravvenzionale non influisce sull'esito del giudizio, ove solo si consideri come la predetta normativa sulle multe disciplinari commina la stessa sanzione per un parcheggio vietato di 40 minuti e uno di 55 minuti;

                                         che sull'adombrata disparità di trattamento, è appena il caso di ricordare come una possibile violazione della legge da parte dell'autorità non conferisce al cittadino alcun diritto a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che l'autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti;

                                         che la ricorrente, nella specie, si limita a lamentare una presunta tolleranza dell'agente denunciante nei confronti di terzi, senza offrire prove al riguardo né pretendere – per avventura – che l'autorità preposta al perseguimento di siffatte infrazioni, ossia la Sezione della circolazione, intenda istituire o mantenere l'asserita prassi illegale;

                                         che l'insorgente, in definitiva, non nega di aver perpetrato l'infrazione rimproveratale dall'autorità di primo grado, né fa valere ragioni che inducano a discostarsi dalla decisione impugnata, non bastando lontanamente al riguardo l'asserita impossibilità di "ottenere un colloquio soddisfacente con l'unico agente incaricato";

                                         che a ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto all'insorgente una multa di fr. 120.–, con i relativi oneri processuali, per avere parcheggiato su una linea vietante la fermata;

                                         che il ricorso – infondato in ogni suo punto – deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 37 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 19 cpv. 2 lett. a ONC; 79 cpv. 6 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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