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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 12.01.2004 30.2003.318

12 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,042 parole·~5 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 30.2003.318/AMM 27002/009

Bellinzona 12 gennaio 2004  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso 25 settembre 2003 presentato da

_________   _________, _________ (difeso dall'avv. _________  _________, _________)

contro

la decisione n. _________  /_________  del _________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 2 ottobre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 12 settembre 2003, ha inflitto a _________  _________  una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 80.–, per i seguenti fatti accertati il 17 giugno 2003 in territorio di _________:

                                         "alla guida della vettura _________  circolava sull'autostrada a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale, bagnato, per cui perdeva la padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica centrale […]

                                         l'infrazione è chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente e … le osservazioni dell'11.8.2003 non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS;

                                         che _________  _________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 settembre 2003 in cui postula – previa assunzione di nuove prove – l'annullamento del querelato giudizio o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti all'autorità di primo grado per nuova decisione;

                                         che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la risoluzione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda del ricorrente intesa all'assunzione di nuove prove – di per sé ammissibile – non merita accoglimento, i postulati complementi istruttori non apparendo suscettibili, come si vedrà in appresso, d'influire sull'esito del giudizio;

                                         che per l'art. 32 cpv. 1 prima frase LCS la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che la Sezione della circolazione ha multato il ricorrente, come detto, per avere circolato "sull'autostrada a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale, bagnato, per cui perdeva la padronanza di guida, urtando conseguentemente la protezione metallica centrale";

                                         che il ricorrente si duole preliminarmente di come la Sezione della circolazione abbia statuito senza tener conto delle sue osservazioni dell'11 agosto 2003, donde la violazione del proprio diritto d'esser sentito;

                                         che l'autorità di primo grado, contrariamente al parere dell'interessato, ha tuttavia spiegato – ancorché in modo succinto – di non avere ritenuto sufficienti le osservazioni testé evocate per abbandonare il procedimento, l'infrazione risultando "chiaramente documentata dal rapporto di polizia sull'incidente";

                                         che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato pertanto rispettato;

                                         che l'insorgente, nel merito, nega di avere circolato a una velocità inadeguata e addebita l'incidente al fatto di essersi trovato "nell'imminenza della perdita di controllo, … a guidare un'automobile spenta, senza più alcuna ruota motrice, con la marcia inserita che potrebbe anche aver bloccato, in quelle condizioni, una o più ruote del veicolo" (ricorso, pag. 4 verso il basso);

                                        che in un interrogatorio del 18 giugno 2003 davanti alla polizia cantonale egli ha nondimeno dichiarato di aver "sentito l'auto andare in acquaplaning, ciò è probabilmente dovuto anche ai giunti di dilatazione del ponte. Ho tentato di correggerla, ma non sono riuscito ad evitare la collisione frontale con il guidovia centrale (verbale allegato al rapporto di constatazione dell'incidente, pag. 1 in fondo);

                                        che l'insorgente tenta invero di sminuire la portata delle sue dichiarazioni iniziali sulle cause del sinistro, ma il cambiamento di versione non appare credibile ove appena si consideri come nelle sue osservazioni dell'11 agosto 2003 egli ha asserito di essersi semplicemente "dimenticato di riferire alla polizia" lo spegnimento del motore (pag. 4, lett. c, primo paragrafo), per poi contraddirsi affermando subito dopo come tale fatto "dalla polizia benché riferito non è stato trascritto nel verbale d'interrogatorio" (pag. 4, lett. c, secondo paragrafo);

                                        che le successive dichiarazioni del ricorrente – contraddittorie e poco convincenti – non sono in definitiva idonee a inficiare quanto riconosciuto e motivato dallo stesso interessato il giorno dopo l'incidente;

                                         che, ciò posto, la velocità del ricorrente – ancorché di "circa 70 km/h" (verbale citato, loc. cit.) – risultava senz'altro inadeguata alle circostanze del caso concreto (art. 32 cpv. 1 prima frase LCS), date le condizioni stradali (tratto in discesa, con fondo bagnato: rapporto di constatazione dell'incidente, pag. 1; per giunta in "semicurva sopra un giunto di dilatazione": ricorso, pag. 5 in alto) e le ammissioni dello stesso interessato sul motivo della perdita di padronanza del veicolo ("acquaplaning": verbale d'interrogatorio, pag. 1 in basso);

                                         che in siffatte evenienze, considerata la dinamica dell'incidente descritta in un primo tempo dal protagonista, questo giudice perviene al convincimento che l'insorgente abbia effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e ciò senza che sia necessario esperire ulteriori accertamenti in merito alla dinamica dell'incidente o ad adombrati difetti del veicolo;

                                         che la multa inflitta, per finire, è proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 32 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

– _________  _________, _________, – avv. _________  _________, _________,

– Sezione della circolazione, _________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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