Incarto n. 30.2003.314/KRM 19694/090
Bellinzona 20 ottobre 2003
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la segretaria Paola Belloli-Ducoli per statuire sul ricorso 6 settembre 2003 presentato da
__________ __________, domiciliato a __________, Via __________,
contro
la decisione 27 giugno 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, __________,
letti ed esaminati gli atti.
considerato in fatto ed in diritto
A. Con scritto 6 settembre 2003, impostato il 19 settembre e ricevuto il 22 settembre, __________ __________, ha inoltrato ricorso contro la decisione 27 giugno 2003 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.- oltre a tasse e spese di fr. 130.- per aver "omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali."
B. Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 27 giugno 2003; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto infruttuosamente.
Pertanto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
C. Per poter far meglio fronte alle asserite difficoltà di pagamento il contravventore potrà chiedere direttamente all'Ufficio esazione un pagamento rateale.
D. Visto la particolarità del caso di può eccezionalmente prescindere dal prelevare tasse e spese per questo giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 4, 7, 15 LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 6 settembre 2003 inoltrato da __________ __________, __________, è irricevibile.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, __________, __________ , __________,
Il presidente: La segretaria: